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Sentenza

Sentenza n. 2528/2026 - Milano, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione, del provvedimento della Questura di Milano – Ufficio Immigrazione prot. n. 0025650 del 20 gennaio 2026, con il quale è stata dichiarata irricevibile l'istanza di rilascio permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente ai sensi della normativa conseguente alla Brexit, per asserita mancanza dell'attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza idonea a dimostrare l'avvenuta iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020; nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202601470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Milano che ha dichiarato irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata ai sensi della normativa conseguente alla Brexit, per asserita mancanza dell'attestazione di iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui la Questura di Milano aveva dichiarato irricevibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno previsto dalla normativa conseguente alla Brexit. L'Amministrazione aveva ritenuto mancante un'attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza, idonea a dimostrare l'avvenuta iscrizione entro il 31 dicembre 2020. Il testo non espone in dettaglio gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato un atto di autotutela. Secondo il TAR, tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del provvedimento questorile né la fondatezza dei motivi dedotti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un atto di autotutela idoneo a far venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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