Sentenza n. 2528/2026 - Milano, Sezione 4
per l’annullamento previa sospensione, del provvedimento della Questura di Milano – Ufficio Immigrazione prot. n. 0025650 del 20 gennaio 2026, con il quale è stata dichiarata irricevibile l'istanza di rilascio permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente ai sensi della normativa conseguente alla Brexit, per asserita mancanza dell'attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza idonea a dimostrare l'avvenuta iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020; nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Milano che ha dichiarato irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata ai sensi della normativa conseguente alla Brexit, per asserita mancanza dell'attestazione di iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui la Questura di Milano aveva dichiarato irricevibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno previsto dalla normativa conseguente alla Brexit. L'Amministrazione aveva ritenuto mancante un'attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza, idonea a dimostrare l'avvenuta iscrizione entro il 31 dicembre 2020. Il testo non espone in dettaglio gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato un atto di autotutela. Secondo il TAR, tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del provvedimento questorile né la fondatezza dei motivi dedotti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un atto di autotutela idoneo a far venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto originariamente impugnato.
Come è indicizzato
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