Sentenza n. 280/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento del 21.12.2021, di sospensione del procedimento disciplinare avviato nei confronti della ricorrente con atto di contestazione degli addebiti del 5.10.2021, adottato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse, a firma del Direttore Generale Dott. Massimo Parisi, notificato alla ricorrente in allegato alla nota -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 20.3.2025, per l’annullamento: - del Decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, n. -OMISSIS-, del 10.1.2025, notificato il 13.1.2025, con il quale è stata irrogata alla ricorrente, dirigente penitenziario in servizio temporaneo presso la Casa Circondariale di Bari, la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica per mesi sei; - dell’atto di contestazione degli addebiti -OMISSIS-, recante la data del 25.1.2024, con il quale veniva riattivato il procedimento disciplinare già sospeso con Decreto del 21.12.2021 ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. 3/1957, e contestati gli addebiti alla ricorrente; - del Verbale della Commissione di Disciplina Fasc. -OMISSIS-, e della conseguente delibera adottata all’esito della seduta orale dell’11.9.2024, recanti la decisione della Commissione di proporre l’espletamento di un supplemento d’istruttoria disciplinare; - del supplemento d’istruttoria e delle sue risultanze, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 7.10.2024; - del Verbale della Commissione di Disciplina, in data 7.11.2024, e della relativa delibera con la quale la Commissione determinava di proporre la comminazione della sanzione della sospensione della qualifica per mesi sei in danno della dott. -OMISSIS-; - di tutti gli atti del procedimento disciplinare e ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prima, provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare; poi, con motivi aggiunti, decreto di sospensione dalla qualifica per sei mesi e atti del procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 21 dicembre 2021 con cui l'Amministrazione aveva sospeso il procedimento disciplinare, deducendo violazione dell'art. 117 del d.P.R. n. 3/1957, degli artt. 92 e 103 del medesimo decreto, difetto dei presupposti, travisamento, carenza e apparenza della motivazione, sproporzione, sviamento e violazione dei principi di legalità, buon andamento, correttezza e giusto procedimento. In particolare, sosteneva che la sospensione fosse illegittima perché non era stata ancora esercitata l'azione penale, ma vi erano soltanto indagini preliminari, e che l'Amministrazione avesse adottato una decisione contraddittoria rispetto all'archiviazione di un precedente procedimento disciplinare relativo a fatti ritenuti analoghi. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto sanzionatorio di sospensione dalla qualifica per sei mesi e gli atti del procedimento, deducendo la violazione degli artt. 111-115 del d.P.R. n. 3/1957, del diritto di difesa e del contraddittorio, nonché carenza istruttoria, travisamento e difetto di motivazione. La ricorrente ha contestato che, dopo l'audizione dell'11 settembre 2024, la Commissione avesse disposto un supplemento istruttorio senza adeguata delimitazione, e che, una volta acquisite le risultanze del supplemento, non fosse stata nuovamente convocata né posta in condizione di esaminarle e difendersi prima della proposta e dell'irrogazione della sanzione. Ha inoltre dedotto l'illegittimità derivata della sanzione dalla precedente sospensione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso originario. Ha ritenuto che l'art. 117 del d.P.R. n. 3/1957 disciplini la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare quando sia già stata esercitata l'azione penale, presupposto non integrato dalla mera pendenza delle indagini preliminari. Tuttavia, il provvedimento impugnato non era fondato su tale sospensione obbligatoria, bensì sulla sospensione facoltativa prevista dall'art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, applicabile anche al personale in regime di diritto pubblico. La norma consente la sospensione, per infrazioni punibili con sanzioni superiori a dieci giorni, quando l'accertamento sia particolarmente complesso e l'ufficio non disponga, all'esito dell'istruttoria, di elementi sufficienti per motivare la sanzione. Il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione dell'Amministrazione, basata sulla gravità dei fatti, sulla pendenza di indagini penali per i medesimi fatti e sull'esigenza di attendere il procedimento penale. Ha inoltre escluso la contraddittorietà con il precedente procedimento archiviato, poiché quest'ultimo riguardava condotte cronologicamente e ontologicamente diverse. Sono stati quindi respinti anche i motivi aggiunti nella parte in cui riproponevano l'illegittimità della sospensione. È stato invece accolto il primo motivo aggiunto relativo alla violazione degli artt. 112, 113 e 115 del d.P.R. n. 3/1957. Dopo l'audizione dell'11 settembre 2024, la Commissione aveva disposto un supplemento istruttorio, concluso il 7 ottobre 2024, e si era poi riunita il 7 novembre 2024 senza convocare l'incolpata e senza consentirle di conoscere e contestare le nuove risultanze. L'art. 115, comma 2, impone, in caso di ulteriori indagini, la rinnovazione della trattazione orale nel rispetto degli artt. 111 e 112; l'art. 112 garantisce all'impiegato la possibilità di svolgere la difesa e di avere l'ultima parola. La violazione del contraddittorio ha comportato l'annullamento del decreto sanzionatorio e della delibera della Commissione del 21 novembre 2024. Il residuo motivo, diretto in larga parte a contestare nel merito la valutazione disciplinare, è stato assorbito. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 117 d.P.R. 3/1957
Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso
Disciplina la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare quando sia stata esercitata l'azione penale; la mera sottoposizione a indagini preliminari non è sufficiente.
art. 55-ter, comma 1, d.lgs. 165/2001
Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale
Pur prevedendo la prosecuzione quale regola generale, consente eccezionalmente la sospensione del procedimento disciplinare per infrazioni punibili con sanzioni superiori a dieci giorni, quando l'accertamento sia particolarmente complesso e manchino elementi sufficienti per motivare la sanzione; la disciplina si applica anche al personale in regime di diritto pubblico.
art. 112 d.P.R. 3/1957
L'impiegato può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola
Garantisce il diritto dell'incolpato alla difesa orale e all'ultima parola nella trattazione disciplinare.
art. 113 d.P.R. 3/1957
Se il procedimento è stato rimesso ai sensi del primo comma dell’art. 111 alla commissione, questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti all’ufficio del personale, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere
Il supplemento istruttorio deve essere disposto dalla Commissione con indicazione dei fatti, delle circostanze e delle prove da chiarire, oltre che del termine per l'espletamento.
art. 115, comma 2, d.P.R. 3/1957
Se la commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 113, la trattazione orale in esito all’espletamento delle ulteriori indagini è rinnovata, con l’osservanza delle disposizioni degli artt. 111 e 112
Dopo un supplemento istruttorio è obbligatoria la rinnovazione della trattazione orale, con pieno ripristino delle garanzie partecipative e difensive dell'incolpato.
art. 111 d.P.R. 3/1957
Terminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato (...), il funzionario istruttore riunisce gli atti in fascicoli (...) e rimette il fascicolo (...) alla commissione di disciplina
Regola la conclusione dell'istruttoria e la trasmissione degli atti alla Commissione di disciplina.
Massime di principio
- L'art. 117 del d.P.R. n. 3/1957 impone la sospensione del procedimento disciplinare soltanto quando, per i medesimi fatti, sia stata esercitata l'azione penale; la mera pendenza delle indagini preliminari non integra il presupposto della sospensione obbligatoria.
- L'art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 introduce una disciplina generale applicabile anche al personale in regime di diritto pubblico e consente, in via eccezionale, la sospensione facoltativa del procedimento disciplinare quando l'infrazione sia punibile con una sanzione superiore a dieci giorni, l'accertamento sia particolarmente complesso e l'ufficio non disponga di elementi sufficienti per motivare la sanzione.
- Quando la Commissione di disciplina dispone un supplemento istruttorio ai sensi dell'art. 113 del d.P.R. n. 3/1957, la trattazione orale deve essere rinnovata dopo l'acquisizione delle nuove risultanze, ai sensi dell'art. 115, comma 2, con piena osservanza delle garanzie degli artt. 111 e 112.
- L'omessa convocazione dell'incolpato e la mancata possibilità di conoscere e contestare le risultanze del supplemento istruttorio, prima della proposta e dell'irrogazione della sanzione, violano il contraddittorio, il diritto di difesa e il diritto all'ultima parola e determinano l'annullamento degli atti sanzionatori conseguenti.
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