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Ordinanza

Ordinanza n. 3120/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza italiana per residenza di cui -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202605335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza italiana per residenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di cittadinanza italiana per residenza e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento. In sede cautelare ha prospettato un pregiudizio connesso alla perdita di ulteriori possibilità lavorative, senza tuttavia allegare o circostanziare un danno grave e irreparabile. Il TAR ha esaminato la domanda nei limiti propri della fase cautelare e ha ritenuto difettante il requisito del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non dimostrato il periculum in mora. Il mero riferimento alla perdita di ulteriori chance lavorative non è stato considerato sufficiente a comprovare un pregiudizio grave e irreparabile. L'assenza del periculum è stata ulteriormente desunta dalla possibilità per la parte ricorrente di permanere in Italia nelle more del giudizio sulla base di un diverso idoneo titolo di soggiorno, continuando a lavorare e a godere delle libertà e dei diritti civili in condizione di parità con il cittadino. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della parte ricorrente e liquidate in 1.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede, tra l'altro, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il requisito del periculum in mora è stato ritenuto insussistente per mancata allegazione e adeguata circostanziazione del danno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il mero richiamo alla perdita di ulteriori possibilità lavorative, non accompagnato da allegazioni e circostanze specifiche, non dimostra di per sé la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando, nelle more del giudizio, lo straniero possa permanere regolarmente sul territorio nazionale in forza di un diverso idoneo titolo di soggiorno, continuare a svolgere attività lavorativa e conservare il godimento delle libertà e dei diritti civili in condizioni di parità con il cittadino.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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