Cassazione Penale, Sentenza n. 15925/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli contestando: 1) per Ploshchynskyy la nullità per mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 606, comma 3-bis c.p.p. e vizi di motivazione per diversa valutazione della prova dichiarativa; 2) per entrambi l'inosservanza dell'art. 493 c.p.p., per aver valorizzato dichiarazioni predibattimentali delle persone offese acquisite senza il presunto consenso delle difese; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 628, comma terzo c.p., sostenendo che la aggravante delle più persone riunite non poteva ritenersi sussistente in mancanza della compresenza al momento della minaccia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e difetto di specificità, ritenendo: 1) legittima la reformatio in peius operata in appello senza rinnovazione dell'istruttoria quando la Corte d'appello ha limitato la propria decisione a diversa valutazione giuridica di circostanze di fatto non controverse; 2) infondato e inammissibile il motivo relativo all'acquisizione delle denunce predibattimentali, atteso che la difesa non aveva espresso dissenso in udienza e la questione non era stata sollevata in sede di gravame; 3) correttamente valutata la sussistenza dell'aggravante delle più persone alla luce della materiale compresenza, anche se una sola persona ha formulato la richiesta estorsiva. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'articolazione dei motivi di impugnazione in cassazione; usata come riferimento formale per la struttura del ricorso.
art. 606, comma 3-bis, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai casi di rinnovazione dell'istruttoria quando in appello si riforma in peius un'assoluzione; la Corte ha ritenuto che non sempre impone la rinnovazione se l'appello è una diversa valutazione giuridica di fatti non controversi.
art. 493 cod. proc. pen.
art. 493 del codice di rito
Norma sull'acquisizione di atti e dichiarazioni predibattimentali; la Corte ha ritenuto non fondata l'obiezione poiché la difesa non aveva contestato l'acquisizione in udienza.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla giurisprudenza per delimitare i casi in cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello è necessaria; la Corte l'ha interpretata nel senso che la rinnovazione non è obbligatoria quando l'appello modifica solo la valutazione giuridica di fatti non contestati.
art. 628, comma terzo, cod. pen.
art. 628, comma terzo, cod. pen.
Aggravante per più persone riunite: la Corte ha interpretato che la materiale compresenza nel luogo della minaccia, anche se una sola persona parla, può integrare l'aggravante poiché il compresente silente rafforza l'effetto intimidatorio.
art. 110; art. 56; art. 629, comma secondo, cod. pen.
artt. 110, 56/629, comma secondo, cod. pen.
Richiamati in relazione alla fattispecie contestata (capo B) per i profili di concorso e continuazione di reato; la Corte d'appello li ha applicati nel valutare la partecipazione degli imputati.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai motivi di ricorso e ai criteri di ammissibilità; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi per difetto di specificità e per non aver contestato l'ordito motivazionale della sentenza impugnata.
art. 591, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Richiamate per il regime di impugnazione e i limiti della censura in cassazione; la sentenza le usa per motivare l'inammissibilità per manifesta infondatezza e difetto di specificità.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere i casi in cui una questione può essere sollevata in cassazione anche se non proposta in appello; la Corte ha ritenuto il caso non rientrante in tali ipotesi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte d'appello può riformare un'assoluzione in peius senza rinnovare l'istruttoria se si limita a diversa valutazione giuridica di fatti non contestati; la rinnovazione è necessaria solo quando vengono messe in discussione le premesse fattuali.
- La mancata, esplicita opposizione della difesa all'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali in udienza rende difficile sollevare successivamente la questione in cassazione; problemi non prospettati in sede di gravame sono inammissibili salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- L'aggravante per più persone riunite può essere riconosciuta anche se solo uno dei presenti ha formulato la minaccia, quando la mera compresenza rafforza l'effetto intimidatorio percepito dalla vittima.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata; censure generiche o che non incidono sulla motivazione risultano inammissibili per manifesta infondatezza.
- Ricorsi manifestamente infondati espongono le parti private a condanne per spese e a sanzioni (Cassa delle ammende) se ricorrono profili di colpa nella proposizione del gravame.
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