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Sentenza

Sentenza del 25/06/2019 n. 16955 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato la cartella esattoriale relativa a maggiori Irpef, Irap e Iva per l'anno 2007, sostenendo di aver commesso errori di calcolo nella dichiarazione originaria e di aver presentato una dichiarazione integrativa il 16 dicembre 2010, dopo aver ricevuto l'avviso bonario. Ha contestato l'applicazione del termine annuale previsto per le dichiarazioni integrative a favore del contribuente, affermando che la dichiarazione poteva essere emendata entro il più ampio termine previsto per l'accertamento, trattandosi di una rettifica diretta a correggere l'imposizione effettivamente dovuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che la dichiarazione integrativa fosse diretta a correggere errori in malam partem, cioè errori che avevano determinato un maggiore onere tributario a carico della contribuente. In tali casi, la dichiarazione può essere presentata entro il termine più ampio previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, coincidente con il termine di decadenza per l'accertamento stabilito dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e non entro il termine breve annuale del comma 8 bis. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame anche della questione relativa all'Iva e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni, sulla base dei dati dichiarati e dei dati risultanti dall'Amministrazione finanziaria.

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8

    la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Consente di correggere errori od omissioni, anche oltre il termine annuale, entro il termine previsto per l'accertamento quando la rettifica riguarda una dichiarazione in malam partem, ossia quando evita al contribuente un'imposizione maggiore di quella effettivamente dovuta.

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis

    il termine per la presentazione dell'istanza integrativa entro un anno dalla presentazione di quella originaria

    Prevede il termine breve per le dichiarazioni integrative a favore del contribuente, normalmente finalizzate all'emersione di un credito utilizzabile in compensazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    termine di decadenza per l'accertamento

    Individua il termine massimo entro il quale l'Amministrazione finanziaria può esercitare il potere di accertamento; tale termine rileva anche per la presentazione di dichiarazioni integrative in malam partem.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    violazione e falsa applicazione della legge

    Costituisce il motivo di ricorso per cassazione utilizzato dalla contribuente per denunciare l'erronea interpretazione delle norme sulle dichiarazioni integrative.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, disciplina IVA

    neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto

    In materia di IVA, il diritto alla detrazione o al riconoscimento dell'eccedenza può essere tutelato se il contribuente dimostra l'effettività degli acquisti, l'assoggettamento a IVA e la loro inerenza a operazioni imponibili.

Massime di principio

  • La dichiarazione fiscale è una dichiarazione di scienza e giudizio, non un atto negoziale irrevocabile; pertanto può essere corretta quando contiene errori che determinano un'imposta maggiore di quella realmente dovuta.
  • Occorre distinguere tra dichiarazione integrativa a favore del contribuente e dichiarazione integrativa in malam partem: alla prima si applica il termine breve previsto dall'art. 2, comma 8-bis, mentre alla seconda si applica il termine più ampio del comma 8, collegato ai termini di accertamento.
  • Anche quando il termine specifico per presentare una dichiarazione integrativa sia scaduto, il contribuente può comunque contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria fondata su un errore dichiarativo.
  • La qualificazione della rettifica come favorevole o sfavorevole deve essere valutata in concreto, considerando se essa riduca o aumenti l'imposizione effettivamente dovuta e non soltanto se faccia emergere formalmente un credito.
  • Per l'IVA, la correzione deve essere esaminata anche alla luce del principio di neutralità dell'imposta; il contribuente deve poter dimostrare l'effettività delle operazioni, l'applicazione dell'IVA e il collegamento con attività imponibili.
  • La cassazione con rinvio non riconosce automaticamente il diritto al rimborso o all'annullamento della pretesa: impone al giudice di merito un nuovo esame, applicando il corretto termine e verificando concretamente gli errori e la documentazione.

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