Cassazione Civile, Ordinanza n. 36090/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente creditore)
La controversia
L'ente creditore aveva notificato due cartelle di pagamento per il recupero di quote del cd. prelievo latte nei confronti dei titolari di due aziende agricole. Questi ultimi avevano proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi; il Tribunale di Treviso aveva accolto l'opposizione agli atti esecutivi. In Cassazione l'ente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007 e dell'art. 8-quinquies del D.L. n. 5/2009, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto necessaria l'indicazione di un responsabile del procedimento di riscossione distinto da quello del procedimento di iscrizione a ruolo, presupponendo una separazione tra titolarità del credito e titolarità del potere di procedere all'esecuzione forzata che, per quel credito, non sussiste. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha dedotto la violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui, in tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, il responsabile del procedimento coincide con quello dell'iscrizione a ruolo, poiché l'intero procedimento di riscossione è affidato ad AGEA e la successiva emissione della cartella è atto esecutivo di un procedimento unitario, senza distinzione tra fase di iscrizione a ruolo e fase di emissione della cartella. Ha inoltre osservato che non risultava in atti, e anzi era smentita dalla sentenza impugnata, l'assunzione secondo cui le cartelle fossero state notificate dall'agente della riscossione. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza del Tribunale di Treviso è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 4-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248
Nel procedimento di riscossione del prelievo latte non è richiesta la distinzione tra responsabile dell'iscrizione a ruolo e responsabile della riscossione, perché il procedimento è unitario in capo ad AGEA.
art. 8-quinquies D.L. 10 febbraio 2009, n. 5
Richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte lo interpreta nel senso che, nel settore del prelievo latte, il sistema non impone la separazione tra fase di iscrizione a ruolo e fase di emissione della cartella.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio dedotto in via subordinata per violazione di norme processuali sulla partecipazione del contraddittorio.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito.
art. 102 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito.
artt. 615 e 617 c.p.c.
Sono le norme in base alle quali i debitori hanno proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Norme sul rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- In materia di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, il responsabile del procedimento di riscossione coincide con il responsabile dell'iscrizione a ruolo, perché l'intero procedimento è affidato all'ente creditore e non è strutturato come nei ruoli ordinari con separazione tra ente creditore e agente della riscossione.
- Quando la normativa attribuisce a un ente pubblico l'intero procedimento di riscossione di un credito specifico, la successiva cartella emessa dallo stesso ente costituisce atto esecutivo di un procedimento unitario e non richiede una distinta indicazione del responsabile della fase esecutiva.
- Il motivo subordinato resta assorbito se il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35940/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35941/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35942/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35943/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35944/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35946/2023 del 27/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →