Sentenza n. 5604/2026 - Napoli, Sezione 8
PER OTTEMPERANZA Alla Sentenza n. 7185/2025 del Tribunale di Napoli “Ottenimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a favore del docente a tempo determinato/precario”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7185/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato, che le riconosceva il beneficio annuo di 500 euro per l’anno scolastico 2023/2024, per complessivi 500 euro. Ha dedotto che il Ministero non aveva impugnato la sentenza e che questa era divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria il 13 febbraio 2026; ha inoltre lamentato l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, eseguita il 14 ottobre 2025, e l’inerzia dell’amministrazione. Ha chiesto l’adempimento, con gli accessori di legge, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l’azione di ottemperanza e verificato che la sentenza fosse stata ritualmente notificata e che fosse decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non ha provato l’adempimento, ha dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Se è ormai decorso il termine biennale fissato per la fruizione del beneficio, l’amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario, pari a 500 euro, con interessi legali fino al soddisfo: l’inerzia imputabile al Ministero non può privare la ricorrente del beneficio. È stato nominato sin d’ora commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di persistente inadempimento, di reperire o allocare le risorse e svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’insufficienza degli stanziamenti o della cassa non giustifica la mancata esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale applicabile al rito camerale dell’ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
L’azione è stata proposta dopo il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine dilatorio previsto per le esecuzioni forzate contro le pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con ricorso notificato e depositato in data 16.02.2026 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 1 anni scolastici (2023/2024), per un totale di € 500,00.
La disposizione individua il beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel titolo ottemperando per l’anno scolastico 2023/2024.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale al titolo giudiziale quando non dimostri di avervi adempiuto; il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Quando il termine stabilito dal titolo per fruire di un beneficio economico è decorso per effetto dell’inerzia imputabile all’amministrazione, l’obbligo può essere adempiuto mediante pagamento del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo; l’amministrazione non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento.
- La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non legittima l’organo commissariale a omettere l’esecuzione del giudicato: il commissario deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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