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Ordinanza

Ordinanza n. 1328/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) della concessione di suolo pubblico n. 42/2025 del 18/08/2025 prot. n. 24699 (rectius 24669) rilasciata dal Comune Massa Lubrense al sig. De Martino Pasqualein qualità di titolare dell’attività trattoria pizzeria all’insegna “Pulecenella” sita in Massa Lubrense alla Via IV Novembre civ. 5/7; 2) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque connessi ivi compreso il parere favorevole della polizia locale n. 24246 del 12.08.2025 allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: concessione di suolo pubblico del 18 agosto 2025 per l'occupazione di parte di un'area destinata a dehors a servizio di un'attività commerciale, nonché atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la concessione rilasciata dal Comune a un esercente privato per l'uso esclusivo di parte di un'area pubblica o asseritamente gravata da servitù di uso pubblico, destinata a dehors. Il primo motivo, ritenuto assorbente, contestava la legittimità della concessione sul presupposto che sull'area insistesse una servitù di uso pubblico, costituita per usucapione e destinata a parcheggio a favore della collettività, riconosciuta da pronunce del Tribunale di Torre Annunziata e della Corte d'Appello di Napoli. Secondo il ricorrente, tale destinazione avrebbe impedito al Comune di concedere l'area in uso esclusivo a un privato. Sono stati inoltre dedotti pregiudizi all'accesso alla proprietà, divenuto estremamente disagevole e pericoloso, nonché la compromissione delle manovre dei mezzi di emergenza diretti alla rampa di accesso al parcheggio e al complesso immobiliare. Nel giudizio il Comune si è costituito, mentre il controinteressato non si è costituito. Il Comune ha comunicato l'avvio di un procedimento sanzionatorio edilizio, ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001, per opere abusive realizzate sull'area.

La decisione

In sede cautelare, il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando come fondata e assorbente la censura relativa alla possibile incompatibilità tra la servitù di uso pubblico dell'area, con destinazione a parcheggio per la collettività, e la concessione dell'uso esclusivo della stessa a un privato per la realizzazione di un dehors. Il giudice ha richiamato, quale precedente, Consiglio di Stato, Sez. II, 12 maggio 2020, n. 2999. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in ragione del grave e irreparabile pregiudizio all'accesso alla proprietà del ricorrente, della pericolosità dell'immissione sulla rampa o sulla strada e dell'impedimento alle manovre dei mezzi di emergenza. L'istanza cautelare è stata pertanto accolta ed è stata sospesa l'efficacia della concessione di suolo pubblico, indicata nel dispositivo come n. 45/2025, sebbene nell'epigrafe sia indicata come n. 42/2025. La trattazione di merito è stata fissata per il 25 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il giudice ha deciso sulla domanda cautelare incidentale, verificando sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Il Comune ha avviato, ai sensi di tale disposizione, un procedimento sanzionatorio per opere edilizie abusive realizzate sull'area.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la concessione comunale di uso esclusivo di un'area gravata da servitù di uso pubblico destinata a parcheggio può risultare assistita da fumus boni iuris quando la destinazione collettiva dell'area appare incompatibile con l'occupazione privata per la realizzazione di un dehors commerciale.
  • La concessione di suolo pubblico non può legittimamente comprimere una destinazione dell'area all'uso collettivo, quale quella a parcheggio derivante da una servitù di uso pubblico, mediante attribuzione dell'uso esclusivo a un privato, ove tale incompatibilità risulti in sede di sommaria delibazione cautelare.
  • Sussiste il periculum in mora quando l'occupazione autorizzata dal Comune rende gravemente disagevole e pericoloso l'accesso alla proprietà del ricorrente e impedisce o ostacola le manovre dei mezzi di emergenza diretti agli accessi e ai parcheggi.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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