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Sentenza

Sentenza n. 431/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari - della nota prot. n. 5070 del 17.02.2025, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza di screening VIA per il progetto fotovoltaico denominato “ACQUA SASSA”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusa, ove occorrer possa, la nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 37905 del 16.12.2024; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024, nonché di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. ee), per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. ee); - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n. 153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.

Giustizia amministrativa202500249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale di improcedibilità dell’istanza di screening VIA per un impianto fotovoltaico ricadente in area agricola qualificata come non idonea dalla legge regionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la nota regionale che aveva dichiarato improcedibile l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA relativa a un progetto fotovoltaico, ritenendo ostativa l’inclusione dell’area tra quelle non idonee ai sensi dell’Allegato A, lett. ee), e dell’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024. Ha dedotto, in via principale, l’illegittimità derivata dell’atto per l’incostituzionalità della disciplina regionale, sostenendo che la Regione avesse introdotto con legge divieti assoluti e aprioristici alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in contrasto con l’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, con il d.lgs. n. 199/2021, con il d.m. 10 settembre 2010, con l’art. 117 Cost. e con i principi eurounitari di massima diffusione delle energie rinnovabili. La ricorrente ha inoltre contestato la compatibilità della legge regionale con gli artt. 3, 9, 41 e 97 Cost., lamentando l’assenza di una valutazione concreta e bilanciata degli interessi, la violazione della libertà di iniziativa economica, dell’affidamento e del buon andamento amministrativo. Ha dedotto anche la contrarietà della disciplina regionale al diritto dell’Unione europea e chiesto, ove necessario, la disapplicazione della normativa interna. In via subordinata ha impugnato alcune disposizioni del d.m. 21 giugno 2024, ritenendole illegittime nella parte in cui avrebbero consentito alle Regioni di individuare aree non idonee o di derogare alla disciplina statale sulle aree idonee.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per la censura assorbente relativa all’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024. Ha rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi eurounitari di massima diffusione delle energie rinnovabili, all’art. 20 d.lgs. n. 199/2021, al d.m. 21 giugno 2024 e alle norme dello Statuto speciale sardo. La disposizione regionale, introducendo un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle aree non idonee, era incompatibile con il principio secondo cui l’inidoneità dell’area non può equivalere a un divieto automatico e aprioristico. Poiché la pronuncia costituzionale ha efficacia ex tunc, la Regione non poteva dichiarare improcedibile l’istanza sulla sola base della non idoneità dell’area. La fattibilità del progetto deve essere esaminata concretamente nel procedimento amministrativo, senza automatismi, pur senza applicare la procedura semplificata prevista per le aree idonee. Il TAR ha quindi annullato la nota di improcedibilità e gli atti connessi, ordinando alla Regione di riavviare il procedimento di screening VIA e di concluderlo entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha dichiarato inammissibile, in questa sede, ogni valutazione anticipata sull’applicabilità del sopravvenuto d.lgs. n. 175/2025, poiché la relativa disciplina dovrà essere valutata dall’amministrazione nel successivo esercizio del potere. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024

    È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee [...] Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale [...] è in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

    La disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale perché trasformava l’inidoneità dell’area in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

  • art. 117, commi 1 e 3, Cost.

    Costituisce il parametro costituzionale in relazione ai principi eurounitari di massima diffusione delle energie rinnovabili e ai principi fondamentali statali in materia di localizzazione degli impianti FER.

  • art. 20 d.lgs. n. 199/2021

    La disciplina delle aree idonee e non idonee deve essere applicata senza consentire che la qualificazione di un’area come non idonea determini automaticamente l’impossibilità assoluta di realizzare l’impianto.

  • art. 12 d.lgs. n. 387/2003

    È richiamato quale parametro statale della disciplina autorizzatoria degli impianti da fonti rinnovabili e del necessario esame concreto degli interessi coinvolti.

  • d.m. 10 settembre 2010

    Le aree non idonee sono richiamate come strumento di orientamento e accelerazione dell’istruttoria, non come fonte di divieti automatici e generalizzati.

  • d.m. 21 giugno 2024

    È indicato tra i parametri interposti della dichiarazione di incostituzionalità e non può essere interpretato nel senso di legittimare divieti regionali assoluti e aprioristici.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Impedisce al giudice di pronunciarsi anticipatamente sull’applicabilità di una normativa sopravvenuta che l’amministrazione non abbia ancora applicato nell’esercizio del potere.

  • art. 19 d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA cui la Regione deve dare nuovamente corso.

Massime di principio

  • La qualificazione regionale di un’area come non idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di autorizzazione o installazione: la fattibilità del singolo progetto deve essere valutata concretamente nel procedimento amministrativo, mediante la ponderazione degli interessi rilevanti.
  • È illegittimo dichiarare improcedibile un’istanza di screening VIA per il solo fatto che il progetto ricade in un’area qualificata come non idonea, quando tale determinazione applica una disposizione regionale che equipara automaticamente l’inidoneità al divieto di realizzazione.
  • La dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione normativa applicata dall’amministrazione, avendo efficacia ex tunc, comporta l’illegittimità dei provvedimenti adottati sulla sua base anche se emanati anteriormente alla pronuncia della Corte costituzionale.
  • L’annullamento del provvedimento di improcedibilità fondato sull’inidoneità dell’area comporta l’obbligo conformativo dell’amministrazione di riavviare il procedimento e valutarne concretamente l’esito, senza riconoscere al privato un’automatica pretesa all’autorizzazione dell’impianto.
  • Il giudice amministrativo non può accertare anticipatamente l’applicabilità di una normativa sopravvenuta che non sia stata ancora valutata dall’amministrazione: la questione deve essere esaminata nell’ambito della riedizione del potere.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàDecisione e riti speciali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del poterePrimato del diritto UE e disapplicazioneRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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