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Sentenza

Sentenza n. 4404/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202404274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso contro la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado e il provvedimento del Questore deducendo erronea valutazione del materiale probatorio, contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione, violazione degli artt. 3, 7, 9 e 10 della l. 241/1990, eccesso di potere, sviamento e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la memoria difensiva e l'apporto partecipativo dell'interessato e che la comunicazione di avvio del procedimento fosse vaga e generica, mentre il provvedimento finale avrebbe valorizzato fatti ulteriori non previamente portati a conoscenza dell'interessato. Nel merito, ha contestato la ricostruzione di una situazione di forte conflittualità con una vicina di casa, osservando che le dichiarazioni di quest'ultima sarebbero state connotate da livore e smentite dalla moglie dell'appellante, nonché richiamando l'archiviazione del procedimento penale originato dalla querela.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che la licenza di porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione delle armi, sicché l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del titolare, dovendo attribuire prevalenza all'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone. La revoca ha natura preventiva e non sanzionatoria e può fondarsi anche su valutazioni probabilistiche, su elementi di fumus e su fatti privi di rilievo penale, senza che sia necessario accertare una pericolosità sociale o un comprovato abuso delle armi. Nel caso concreto, le denunce, la nota informativa dei Carabinieri e le dichiarazioni acquisite evidenziavano un serio e preoccupante quadro di conflittualità tra vicini, comprendente il transito a forte velocità con ripetuti colpi di clacson e una frase minacciosa rivolta a una persona, elementi ritenuti indicativi di mancanza di autocontrollo e inaffidabilità nell'uso delle armi. L'archiviazione penale non è stata ritenuta decisiva, poiché il giudizio amministrativo preventivo sull'affidabilità è autonomo rispetto all'accertamento penale. Quanto alla partecipazione procedimentale, il Collegio ha ritenuto che, sebbene la comunicazione di avvio fosse vaga e il provvedimento finale avesse valorizzato ulteriori condotte, l'interessato aveva potuto conoscere gli atti istruttori e controdedurre sui fatti, senza indicare elementi decisivi che avrebbero potuto condurre a un esito diverso; la violazione è stata quindi neutralizzata dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Sono state ritenute insussistenti anche carenze di istruttoria e di motivazione, poiché il Questore aveva ricostruito la conflittualità, descritto l'episodio principale e richiamato le precedenti segnalazioni. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Consentono all'autorità di pubblica sicurezza di valutare ampiamente l'affidabilità del richiedente o titolare del porto d'armi e di revocare il titolo quando emergano elementi indicativi della possibile inaffidabilità o del rischio di abuso, senza necessità di un accertamento di pericolosità sociale o di un comprovato abuso delle armi.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La violazione degli obblighi partecipativi non determina l'annullamento quando l'interessato abbia comunque conosciuto gli elementi istruttori e non dimostri che il proprio apporto avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento.

  • artt. 3, 9 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Impongono motivazione, partecipazione e possibilità di presentare memorie, ma nel caso concreto il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato e l'apporto partecipativo non decisivo.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    “impossibilità di ipotizzare un contenuto dispositivo ‘diverso da quello in concreto adottato’”

    La violazione procedimentale non comporta annullamento quando, per la natura vincolata o per l'accertata impossibilità di un esito diverso, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto mutare.

Massime di principio

  • La licenza di porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione delle armi; nella valutazione amministrativa prevale l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone rispetto all'interesse privato al mantenimento del titolo.
  • La revoca della licenza di porto d'armi ha natura preventiva e non sanzionatoria: può essere fondata su un giudizio probabilistico di inaffidabilità e su fatti o episodi anche privi di rilievo penale, senza necessità di accertare la pericolosità sociale dell'interessato o un comprovato abuso delle armi.
  • Ai fini della revoca del porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può desumere la possibile inaffidabilità da una situazione documentata di grave conflittualità interpersonale e da condotte indicative di mancanza di autocontrollo, purché la valutazione sia adeguatamente istruita e motivata.
  • L'archiviazione del procedimento penale non esclude, di per sé, la legittimità della revoca amministrativa del porto d'armi, poiché il giudizio preventivo di affidabilità e di rischio di abuso è autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
  • La violazione della partecipazione procedimentale, derivante dalla genericità della comunicazione di avvio o dalla valorizzazione nel provvedimento finale di ulteriori elementi, non comporta l'annullamento quando l'interessato abbia potuto conoscere gli atti istruttori, controdedurre sui fatti e non dimostri l'incidenza decisiva del proprio apporto su un possibile diverso esito.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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