Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 124/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto questorile n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, recante Avviso Orale ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, consequenziali e comunque connessi, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202500875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto questorile recante avviso orale ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Questore recante avviso orale ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 159/2011, nonché gli atti presupposti, preparatori, consequenziali e connessi. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riferire sulla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e con cognizione sommaria, ha rigettato la domanda di sospensione ritenendo insussistente il periculum in mora. In ragione della natura dell'avviso orale, il pregiudizio dedotto non è stato ritenuto grave e irreparabile, requisito necessario per la tutela interinale. Il Collegio ha inoltre rilevato la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza e all'ordine pubblico tutelato dall'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa del provvedimento questorile impugnato; l'ordinanza non ne esamina in questa fase la legittimità sostanziale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; il rigetto è fondato sull'insussistenza del periculum in mora e sulla prevalenza dell'interesse pubblico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un avviso orale questorile richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; il mero pregiudizio derivante dalla natura della misura non integra, di per sé, il periculum in mora.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a misure di prevenzione personale, l'interesse alla sicurezza e all'ordine pubblico può prevalere sull'interesse privato quando il pregiudizio allegato non raggiunga la soglia della gravità e irreparabilità.
  • La valutazione compiuta in sede cautelare sulla natura non grave e irreparabile del pregiudizio è resa con cognizione sommaria e non pregiudica le successive valutazioni sul merito della legittimità del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.