Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 742/2026 - Ancona, Sezione 1

per il risarcimento del danno da mobbing/bossing, nell’ambito della propria attività lavorativa presso il Ministero della Difesa

Giustizia amministrativa202500239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: comportamento datoriale asseritamente inadempiente, consistito nel rigetto di domande di trasferimento e nella violazione dell'obbligazione di protezione della salute e della dignità del lavoratore

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha proposto una domanda di risarcimento del danno da mobbing/bossing nell'ambito del rapporto lavorativo con il Ministero della Difesa, facendo valere la responsabilità contrattuale dell'amministrazione quale ex datore di lavoro. La controversia non riguarda l'impugnazione di un atto amministrativo, ma l'accertamento di un comportamento datoriale omissivo e inadempiente rispetto all'obbligazione primaria di protezione della salute e della dignità del lavoratore, dal quale sarebbero derivati danni, anche per effetto della risposta negativa alle domande di trasferimento. Il TAR Marche ha rilevato d'ufficio una possibile questione di competenza territoriale, osservando che gli effetti diretti del comportamento contestato si sarebbero prodotti presso la sede di servizio del ricorrente, situata in provincia di Ferrara, e non presso la sua residenza, variabile e modificabile, al momento della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR Marche ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato come giudice competente il TAR per l'Emilia-Romagna. La competenza è stata individuata in base all'art. 13, comma 1, c.p.a., considerando il luogo in cui il comportamento datoriale asseritamente inadempiente ha prodotto i suoi effetti diretti, ossia la sede lavorativa del ricorrente. Il giudice ha distinto l'obbligazione primaria di protezione del lavoratore, il cui eventuale inadempimento costituisce l'oggetto effettivo della controversia, dall'obbligazione risarcitoria, meramente eventuale e consequenziale. Ha escluso che possa assumere rilievo la residenza del ricorrente, sia perché non collegata normativamente agli effetti diretti del comportamento contestato, sia perché la sua variabilità renderebbe di fatto disponibile la scelta del giudice competente, in contrasto con l'inderogabilità della competenza territoriale. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR Emilia-Romagna entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Nelle controversie aventi a oggetto comportamenti della pubblica amministrazione, la competenza territoriale si radica presso il TAR della circoscrizione in cui si producono gli effetti diretti del comportamento contestato. Nel caso di mobbing dedotto nell'ambito del rapporto di lavoro, rileva la sede lavorativa in cui il comportamento datoriale avrebbe prodotto i propri effetti, non la residenza del ricorrente.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La causa può essere riassunta davanti al giudice amministrativo indicato come competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle controversie risarcitorie fondate sulla responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione quale datore di lavoro, l'oggetto principale della lite è l'eventuale inadempimento dell'obbligazione datoriale primaria di protezione del lavoratore; il risarcimento costituisce rimedio consequenziale e sostitutivo, non il fatto determinante per individuare la competenza territoriale.
  • Quando il mobbing o altro comportamento datoriale inadempiente è dedotto come verificatosi nell'ambiente di lavoro, gli "effetti diretti" rilevanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a. si localizzano presso la sede di servizio in cui il comportamento ha prodotto i suoi effetti, con conseguente competenza del TAR territorialmente corrispondente.
  • La residenza del ricorrente, soprattutto quando sia modificabile e non coincida con il luogo di produzione degli effetti diretti del comportamento amministrativo, non può fondare la competenza territoriale nelle controversie concernenti comportamenti datoriali della pubblica amministrazione, poiché ciò renderebbe sostanzialmente disponibile la scelta del giudice e potrebbe favorire fenomeni di forum shopping.
  • In caso di declinatoria della competenza territoriale, la controversia può essere riassunta davanti al TAR indicato come competente entro il termine perentorio previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDanno da provvedimento illegittimoRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.