Cassazione Civile, Ordinanza n. 19517/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, avanzata da un vigile del fuoco volontario discontinuo, di ottenere il pagamento di una somma a titolo di trattamento di fine rapporto per l'attività svolta dal 2007 al 2012 presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma. Era stato emesso un decreto ingiuntivo in suo favore; il Ministero dell'Interno aveva proposto opposizione, ma sia il Tribunale sia la Corte d'Appello di Roma avevano rigettato l'opposizione, ritenendo che, alla luce del d.lgs. n. 139/2006, l'attività dei vigili volontari si inserisse nell'organizzazione del Corpo con assetto sostanzialmente subordinato e che il t.f.r. rientrasse nel trattamento economico dovuto. Con il ricorso per cassazione il Ministero, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 10 del d.lgs. n. 139/2006, nonché dell'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001 come modificato dalla l. n. 183/2011, ha sostenuto che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano estranei alla disciplina del lavoro subordinato a termine, essendo prestazioni di volontariato temporanee, non continuative e svolte solo in base alle esigenze discrezionali dell'amministrazione; conseguentemente, il t.f.r. non sarebbe dovuto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza d'appello e, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda di pagamento del t.f.r. proposta dal vigile volontario. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo per la complessità della questione e per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo in epoca successiva alla decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 6, 8 e 10 d.lgs. n. 139/2006
Le disposizioni sono lette nel senso che il personale volontario dei vigili del fuoco non è legato da un rapporto di impiego con l'amministrazione e che l'indennità spettante è solo quella espressamente prevista, non comprensiva del t.f.r.
art. 10 d.lgs. n. 368/2001
È richiamato come norma di esclusione dell'applicazione della disciplina del contratto a termine ai richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
art. 4, comma 12, l. n. 183/2011
Ha integrato le esclusioni dall'applicazione del d.lgs. n. 368/2001, inserendo espressamente i richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco tra i rapporti non costituenti impiego.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione nel caso, richiamando anche il regime di prenotazione a debito delle Amministrazioni dello Stato.
art. 1, comma 3, d.P.R. n. 76/2004
È valorizzato per affermare che il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 139/2006
È richiamato per ribadire l'espressa esclusione del rapporto di impiego tra personale volontario e amministrazione.
Massime di principio
- Quando il legislatore qualifica espressamente un rapporto come non costituente impiego, non è consentito ricostruirlo come rapporto di lavoro subordinato sulla base di indici fattuali incompatibili con la disciplina speciale, se la struttura normativa lo esclude.
- Per il personale volontario dei vigili del fuoco, i richiami in servizio hanno natura di servizio funzionale e non di rapporto di lavoro subordinato a termine; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina del contratto a termine e delle tutele ad essa collegate, incluso il t.f.r.
- L'indennità o il trattamento economico previsto per una categoria speciale va determinato entro i limiti delle voci espressamente richiamate dalla norma: l'assimilazione al personale di ruolo non implica automaticamente l'estensione di istituti non menzionati e non compatibili con la natura del rapporto.
- La Corte di cassazione può decidere nel merito, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda, quando la controversia sia definibile sulla base della sola soluzione giuridica e non richieda ulteriori accertamenti fattuali.
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