Cassazione Penale, Sentenza n. 32505/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca emesso dal G.I.P. di Velletri nei confronti della "Gruppo SD s.r.l." e degli indagati. Contestazione del reato: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Due motivi: (1) motivazione meramente apparente sul fumus commissi delicti, perché il Tribunale non ha affrontato in maniera coerente e sufficiente la consulenza tecnica della difesa che documentava l'effettività delle prestazioni e l'autonomia delle società emittenti le fatture, limitandosi a riferimenti generici a informative di polizia giudiziaria e confondendo elementi con altro procedimento; (2) motivazione insufficiente sul periculum in mora: la valutazione della vendita delle quote a "Tecnosystem" come operazione "dispersiva" sarebbe errata, non avendo il Tribunale considerato la solidità patrimoniale di Tecnosystem, l'assenza di atti di depauperamento dei ricorrenti e la concreta riscossione del prezzo di vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo la motivazione del Tribunale meramente apparente con riguardo al fumus commissi delicti: la decisione impugnata non ha dato una risposta effettiva, coerente e ragionevole alle argomentazioni e alla consulenza tecnica della difesa, confondendo il concetto di eterodirezione con quello di fittizietà degli enti. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio che dia una motivazione congrua e risponda puntualmente alle censure della difesa. L'annullamento ha assorbito il secondo motivo sul periculum in mora, essendo il fumus il presupposto indispensabile per valutare il pericolo di dispersione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
definisce il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; è il titolo della misura cautelare oggetto del riesame
codice di procedura penale, art. 321, comma 1
art. 321 comma 1 cod. proc. pen.
disciplina il riesame delle misure cautelari e costituisce riferimento normativo per la valutazione della motivazione del provvedimento impugnato
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
impone l'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare reale e dei relativi provvedimenti di riesame
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e c)
art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.
individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione apparente), base formale del ricorso in materia cautelare
codice civile, Libro V, Titolo V, Capo IX
Capo IX Titolo V Libro V c.c. (direzione e coordinamento di società)
richiama la disciplina dei gruppi societari e stabilisce che il potere di direzione e coordinamento (eterodirezione) non equivale automaticamente alla fittizietà o inesistenza delle società eterodirette
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U. n. 25932/2008; Sez. 6 n. 6589/2013; Sez. 2 n. 18951/2017; Sez. U. n. 36959/2021
orientamenti che ammettono la censura in cassazione per vizi di motivazione anche nei provvedimenti cautelari e chiariscono i limiti del controllo di legittimità, richiedendo coerenza, completezza e ragionevolezza nella motivazione
Massime di principio
- La Corte di cassazione può accogliere ricorso per motivazione meramente apparente anche contro provvedimenti cautelari reali: la motivazione deve essere coerente, completa e rendere comprensibile l'itinerario logico del giudice
- La mera prova di una eterodirezione o di controllo di fatto su società non è sufficiente a dimostrare che tali società siano fittizie; occorre provare la inesistenza dell'ente o che le operazioni siano state effettuate da soggetti diversi dall'emittente
- Quando la difesa deposita una consulenza tecnica e documenti che sostengono l'effettività delle operazioni contestate, il giudice di riesame deve rispondere puntualmente a tali elementi, spiegando perché ritiene comunque sussistente il fumus
- La valutazione del periculum in mora è subordinata alla sussistenza del fumus commissi delicti: se il fumus è infondato o non adeguatamente motivato, la valutazione del pericolo di dispersione del patrimonio non può reggere
- In casi analoghi il giudice deve evitare confusione tra procedimenti distinti e indicare chiaramente le fonti di prova ritenute rilevanti e le parti delle informative o delle consulenze che giustificano la decisione
- Per opporsi efficacemente a un sequestro preventivo su basi fiscali, la difesa dovrà documentare l'effettiva esecuzione delle prestazioni, la reale autonomia delle controparti e l'assenza di elementi di fittizietà o di dispersione patrimoniale
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