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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00094/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del GIP di Reggio Emilia che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze definitive e aveva rideterminato la pena complessiva in anni 8 e mesi 1. L'animus dell'impugnazione è che, con riferimento ai titoli indicati ai punti 2 e 3 dell'ordinanza, era già intervenuta una pronuncia della Corte d'appello di Bologna (n. 294/2022) quale giudice dell'esecuzione che aveva respinto la medesima richiesta di riconoscimento della continuazione ritenendo, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., l'insussistenza dell'unicità del disegno criminoso per insufficienza della prova. Il ricorrente deduce che il GdE avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la nuova istanza ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. (preclusione per mera riproposizione) ovvero che non fosse corretta la rideterminazione della pena, perché la nuova decisione contrasta con quanto già statuìto da altro giudice dell'esecuzione sui medesimi titoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha ricordato il principio secondo cui l'art. 666, comma 2, c.p.p. preclude la riproposizione di istanze già rigettate salvo che siano prospettati fatti o questioni nuovi, effettivamente diversi e non già valutati. Nel caso concreto la nuova istanza comprendeva tre sentenze, di cui due (i titoli 2 e 3) erano già state oggetto del precedente provvedimento della Corte d'appello di Bologna, mentre la terza sentenza (GIP di Reggio Emilia 10/05/2022, confermata dalla Corte d'appello di Bologna 15/09/2023) non era stata esaminata nel precedente procedimento esecutivo; pertanto l'istanza nel suo complesso non poteva essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2. Tuttavia, la Corte ha ritenuto carente la motivazione dell'ordinanza impugnata quanto al collegamento tra il reato di estorsione (sentenza del GIP di Pistoia 11/09/2015) e la sentenza relativa al reato associativo: la decisione si era limitata a considerazioni generiche sulla dedizione dell'organizzazione criminale a reati estorsivi e non aveva argomentato adeguatamente, né superato i rilievi del primo giudice dell'esecuzione (ad es. assenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 e mancanza di elementi che colleghino l'episodio estorsivo al disegno criminoso del sodalizio). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al riconoscimento della continuazione con la sentenza del GIP di Pistoia dell'11/09/2015, rinviando al Tribunale di Reggio Emilia - ufficio GIP, per nuovo giudizio anche sul trattamento sanzionatorio; ha respinto il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Configura una preclusione allo stato degli atti che impedisce la riproposizione di una richiesta già rigettata, salvo che siano dedotti fatti o questioni nuovi e rilevanti che non abbiano già formato oggetto della precedente decisione; la novità deve riguardare specificamente le posizioni e i temi già decisi

  • art. 671, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla precedente decisione del giudice dell'esecuzione per motivare il rigetto della richiesta di continuazione per insufficienza della prova dell'unicità del disegno criminoso

  • art. 7, legge n. 203 del 1991

    Norma richiamata nel discutere l'aggravante di matrice associativa; la mancata contestazione di tale circostanza in uno dei processi è stata rilevata come elemento che indebolisce il collegamento fattuale tra il reato di estorsione e l'associazione

Massime di principio

  • L'art. 666, comma 2, c.p.p. impedisce la ripetizione di identiche istanze già decise dal giudice dell'esecuzione, ma non blocca una nuova istanza quando vengano prospettati fatti o questioni effettivamente nuovi e non esaminati in precedenza
  • Quando la richiesta di riconoscimento della continuazione riguarda più sentenze, la presenza anche di una sentenza non già esaminata in un precedente procedimento può rendere l'intera istanza ammissibile; ciò non esime però il giudice dall'esaminare e motivare separatamente il nesso di continuazione tra ciascuna coppia di titoli
  • Il riconoscimento della continuazione richiede motivazioni specifiche e concrete che dimostrino l'unicità del disegno criminoso: non sono sufficienti affermazioni generiche sulla propensione di un'organizzazione a taluni reati; occorre spiegare come i fatti e gli elementi probatori colleghino materialmente le vicende
  • Se un precedente giudice dell'esecuzione ha rigettato la continuazione con argomentazione puntuale, il nuovo giudice deve indicare quali nuovi elementi superano le ragioni del rigetto precedente; in mancanza di tale spiegazione la decisione è soggetta ad annullamento e rinvio
  • In caso di decisioni contrastanti su medesimi titoli di pena, il rimedio praticabile è l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame limitato ai punti carenti della motivazione

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