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Sentenza

Sentenza n. 984/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - 1) della Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale nella parte in cui (par. 2 e 3), disciplina illegittimamente non riconoscendo il diritto del candidato di essere assegnato all’Istituto scelto in sede di domanda, laddove interpretata nel senso di consentire criteri di assegnazione del candidato diversi ed ulteriori da quello della uniforme distribuzione sul territorio, per violazione dell’art. 14 d.lgs. 62 del 2017 e ss.mm.ii., come atto presupposto dei pari modo gravati, (all. 1) - 2) provvedimento di data ed estremi ignoti con cui è stata disposta l’assegnazione all’ITET -OMISSIS- - COD. MECC. -OMISSIS- -, conosciuto, poiché non comunicata, solo successivamente al 21.03.2024 (in quanto caricata sull’area riservata del ricorrente – v. all. 2); - 4) Sebbene ignota poiché non conosciuta in quanto mai trasmessa, della nota dell’USR con la quale quest’ultimo avrebbe disposto l’assegnazione dell’odierno ricorrente, - 5) Di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti ivi compreso il decreto USR.

Giustizia amministrativa202504154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Circolare ministeriale sulle modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di Stato e assegnazione del candidato a un istituto scolastico diverso da quello scelto nella domanda

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la circolare ministeriale, nella parte relativa ai paragrafi 2 e 3, contestandone l'interpretazione e l'applicazione nella parte in cui non avrebbe riconosciuto il diritto del candidato a essere assegnato all'istituto indicato nella domanda, consentendo criteri di assegnazione ulteriori rispetto a quello dell'uniforme distribuzione sul territorio. Sono stati inoltre impugnati il provvedimento, non conosciuto negli estremi, di assegnazione del candidato a un istituto tecnico diverso da quello prescelto, la nota dell'Ufficio scolastico regionale asseritamente presupposta e gli atti antecedenti, successivi e consequenziali, deducendo la violazione dell'art. 14 d.lgs. 62/2017.

La decisione

Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo superato dapprima gli esami preliminari di ammissione e successivamente l'esame di Stato, come documentato in atti. Il TAR ha quindi dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità della circolare e degli atti di assegnazione. Il giudice ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il processo amministrativo rimane nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, essa dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 62/2017

    Norma indicata dal ricorrente quale parametro asseritamente violato dalla circolare e dai provvedimenti di assegnazione; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non vi è più utilità concreta e attuale nella decisione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti tutelati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
  • In virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; qualora essa dichiari, prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia sugli atti impugnati, il giudice non può procedere d'ufficio all'esame della legittimità degli stessi.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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