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Sentenza

Sentenza n. 727/2026 - Salerno, Sezione 1

per l''ottemperanza al decreto n. 1922/2022 della Corte d’Appello di Salerno.

Giustizia amministrativa202400464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero della Giustizia e del commissario ad acta nell’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Salerno recante la condanna al pagamento dell’equo indennizzo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario legge Pinto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già vittorioso in un precedente giudizio di ottemperanza, ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando il perdurante mancato pagamento della somma riconosciuta dal decreto della Corte d’Appello di Salerno e il mancato insediamento del commissario ad acta nominato dal TAR. Ha chiesto la sostituzione del commissario, nonché la condanna del Ministero alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori. Il Ministero ha depositato note della Corte d’Appello dalle quali emergeva che il pagamento non era stato eseguito e che, per effetto del progetto Siamm PintoPaga e della sopravvenuta disciplina, la competenza al pagamento spettava al Ministero, previa presentazione della richiesta sulla piattaforma digitale con selezione dell’apposita opzione. Anche dopo l’ordine istruttorio impartito dal TAR, l’Amministrazione si è limitata a richiamare le precedenti comunicazioni, senza dimostrare l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il reclamo, rilevando che l’adempimento non risultava effettuato e che persisteva l’inottemperanza sia del Ministero sia del commissario ad acta già nominato. Ha quindi disposto la sostituzione del commissario con un funzionario da individuarsi, secondo la normativa vigente, a cura del Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia. Il nuovo commissario dovrà, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, provvedere al pagamento della somma dovuta e compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali variazioni di bilancio, con compenso determinato dalla legge. Sono state respinte le ulteriori richieste, non ravvisandosi i presupposti della lite temeraria né una colpevole negligenza dell’Amministrazione, tenuto conto dell’ingente volume degli ordini di pagamento e della sopravvenuta riforma della disciplina sui commissari ad acta. Il perdurante dato oggettivo dell’inottemperanza ha tuttavia giustificato la condanna del Ministero alle spese della fase, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente di contestare, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, l’inerzia o l’inadempimento rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato e di chiedere i provvedimenti conseguenti.

  • art. 5-sexies l. 89/2001

    il commissario ad acta nella persona di un funzionario dell’amministrazione centrale del citato Ministero, a cui è riconosciuto come compenso per l’attività svolta un importo pari ad € 150,00 lordi, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni, al pagamento di quanto dovuto, compiendo tutti gli atti necessari

    La disposizione individua il commissario ad acta in un funzionario dell’amministrazione centrale del Ministero della Giustizia, attribuendogli il compito di provvedere al pagamento entro il termine previsto e riconoscendogli il compenso stabilito dalla legge.

  • art. 1, comma 817, lett. g), l. 207/2024

    Ha modificato la disciplina della nomina e del compenso del commissario ad acta previsto dall’art. 5-sexies l. 89/2001, applicata dal TAR per la sostituzione del commissario inadempiente.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda di condanna alle spese di lite.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese liquidate in favore dei procuratori costituiti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il perdurante mancato pagamento di una somma dovuta in forza di un titolo giudiziario, nonostante la precedente nomina di un commissario ad acta, legittima il giudice amministrativo a sostituire il commissario rimasto inerte e a impartire un nuovo termine per l’esecuzione.
  • Quando la normativa sopravvenuta individua specificamente il funzionario competente a svolgere le funzioni commissariali, la sostituzione del commissario deve essere disposta secondo tale disciplina, demandando all’organo ministeriale competente l’individuazione del funzionario.
  • Il commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di un pagamento dovuto deve compiere tutti gli atti necessari all’adempimento, comprese le occorrenti variazioni di bilancio, senza che le difficoltà organizzative o contabili dell’amministrazione possano impedire l’attuazione del titolo.
  • La persistente inottemperanza dell’amministrazione giustifica la condanna alle spese della fase di reclamo secondo la soccombenza, anche quando non siano ravvisabili i presupposti per qualificare la condotta come temeraria o gravemente colposa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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