Sentenza n. 8087/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3436/2025, pubblicata in data 20 marzo 2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 951/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3436/2025, che aveva riconosciuto alla docente il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024 e aveva liquidato le spese processuali in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo complessivo di 1.500 euro, e aveva condannato il Ministero anche al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. È stata dedotta e documentata la mancata esecuzione della pronuncia, nonostante il suo passaggio in giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza formulare contestazioni o deduzioni contrarie. È stata inoltre chiesta la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese accessorie del giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, l'inadempimento dell'amministrazione e la permanenza dell'interesse all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, mediante l'attivazione in favore della docente della Carta elettronica del docente per l'importo di 1.500 euro e il pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell'avvocato antistatario. Il giudice ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. In previsione di un'ulteriore inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta della parte dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; l'attività commissariale dovrà essere svolta senza compenso. È stata respinta la domanda di penalità di mora. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 750 euro per le spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato presupposto quale fondamento del diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la parte che invochi l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato deve dimostrare l'esistenza del giudicato e la mancata o inesatta esecuzione delle statuizioni; in assenza di contestazioni dell'amministrazione, la documentazione prodotta può essere sufficiente a comprovare l'inadempimento.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione piena e integrale al comando contenuto nel giudicato, senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dalla pronuncia da eseguire.
- Quando persiste l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivarsi dopo la scadenza del termine e su richiesta della parte interessata.
- Le spese accessorie funzionali all'instaurazione del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente se debitamente documentate; la liquidazione deve essere ricompresa nella regolazione delle spese del giudizio.
- La penalità di mora non consegue automaticamente all'accoglimento dell'ottemperanza, potendo essere negata dal giudice anche in presenza dell'inadempimento, secondo una valutazione rimessa alle circostanze del caso concreto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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