Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1468/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto di ammonimento emesso dal Questore di Crotone, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 93/2013, in data 27.07.2022, Prot.-OMISSIS-del 27.07.2022, -OMISSIS-, notificato in pari data dalla Questura di Crotone, Divisione Polizia Anticrimine, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202201153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di ammonimento del Questore di Crotone adottato ai sensi dell'art. 3 del d.l. 93/2013

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di ammonimento adottato dopo un intervento della polizia presso l'abitazione familiare, deducendo: la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mancata audizione prima dell'adozione della misura; il difetto assoluto di motivazione, l'insussistenza dei presupposti di fatto, l'irragionevolezza e la sproporzione del provvedimento; l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 3 del d.l. 93/2013, poiché dall'istruttoria non sarebbero emersi episodi di violenza riconducibili ai reati di percosse o lesioni personali lievi. È stata inoltre formulata una richiesta di esibizione di documenti relativi a un'istanza di accesso agli atti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La richiesta di esibizione documentale non è stata riproposta nella memoria ex art. 73 c.p.a. e la documentazione depositata dall'Amministrazione è stata ritenuta satisfattiva. Nel merito, il Collegio ha affermato che l'ammonimento del Questore non richiede un quadro probatorio pieno idoneo a fondare un'imputazione penale, essendo sufficienti elementi indiziari precisi e coerenti dai quali emerga una situazione di pericolo connessa a condotte violente in ambito familiare o affettivo. L'annotazione di servizio relativa all'intervento del 14 luglio 2022 e le sommarie informazioni testimoniali hanno costituito un quadro indiziario sufficiente a dimostrare un pericolo concreto e attuale di violenza fisica e psicologica nei confronti della coniuge. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria, carenza motivazionale, irragionevolezza o sproporzione. La mancata comunicazione di avvio e la mancata audizione non hanno determinato l'illegittimità dell'atto, poiché la misura ha natura cautelare ed è assistita da ragioni di urgenza incompatibili con la necessità di attendere gli adempimenti partecipativi preliminari, ferma la possibilità di difese successive. Le spese di lite sono state compensate; è stata confermata in via definitiva l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso demandata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 93/2013

    “a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da qualsivoglia condotta che, attraverso atteggiamenti aggressivi e vessatori, anche sotto forma di minaccia, possano ingenerare nei confronti della predetta -OMISSIS- e del suo nucleo familiare timori nonché disagi psico-fisici per la loro incolumità”

    La norma consente al Questore di adottare l'ammonimento in presenza di elementi indiziari precisi e coerenti dai quali emerga una situazione concreta e attuale di pericolo connessa a condotte violente in ambito familiare o affettivo; non è richiesto un quadro probatorio pieno proprio dell'accertamento penale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 73 c.p.a.

    La mancata riproposizione nella memoria della richiesta di esibizione documentale ha consentito di ritenere satisfattiva la documentazione depositata dall'Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone menzionate nella sentenza.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 3 del d.l. 93/2013 ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di elementi indiziari precisi, coerenti e complessivamente idonei a evidenziare un pericolo concreto e attuale di violenza fisica o psicologica in ambito familiare o affettivo; non è necessario un quadro probatorio pieno sufficiente a sostenere un'imputazione penale.
  • Nel sindacato sull'ammonimento del Questore, il giudice amministrativo deve verificare la coerenza logica della valutazione amministrativa e la sufficienza dei riscontri acquisiti, senza sostituirsi all'Amministrazione nelle valutazioni discrezionali di prevenzione e sicurezza.
  • La natura cautelare e l'urgenza intrinseca dell'ammonimento possono giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento e dell'audizione preventiva del destinatario, quando gli elementi istruttori evidenzino un rischio attuale per la persona offesa; resta salva la possibilità di esercitare successivamente le difese.
  • Un ammonimento adeguatamente motivato mediante il richiamo agli episodi accertati dagli operatori intervenuti e agli ulteriori riscontri testimoniali non è viziato da difetto di istruttoria o motivazione, né viola i canoni di ragionevolezza e proporzionalità, se il quadro complessivo dimostra la necessità di un intervento preventivo celere.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.