Sentenza n. 1468/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di ammonimento emesso dal Questore di Crotone, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 93/2013, in data 27.07.2022, Prot.-OMISSIS-del 27.07.2022, -OMISSIS-, notificato in pari data dalla Questura di Crotone, Divisione Polizia Anticrimine, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di ammonimento del Questore di Crotone adottato ai sensi dell'art. 3 del d.l. 93/2013
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di ammonimento adottato dopo un intervento della polizia presso l'abitazione familiare, deducendo: la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mancata audizione prima dell'adozione della misura; il difetto assoluto di motivazione, l'insussistenza dei presupposti di fatto, l'irragionevolezza e la sproporzione del provvedimento; l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 3 del d.l. 93/2013, poiché dall'istruttoria non sarebbero emersi episodi di violenza riconducibili ai reati di percosse o lesioni personali lievi. È stata inoltre formulata una richiesta di esibizione di documenti relativi a un'istanza di accesso agli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La richiesta di esibizione documentale non è stata riproposta nella memoria ex art. 73 c.p.a. e la documentazione depositata dall'Amministrazione è stata ritenuta satisfattiva. Nel merito, il Collegio ha affermato che l'ammonimento del Questore non richiede un quadro probatorio pieno idoneo a fondare un'imputazione penale, essendo sufficienti elementi indiziari precisi e coerenti dai quali emerga una situazione di pericolo connessa a condotte violente in ambito familiare o affettivo. L'annotazione di servizio relativa all'intervento del 14 luglio 2022 e le sommarie informazioni testimoniali hanno costituito un quadro indiziario sufficiente a dimostrare un pericolo concreto e attuale di violenza fisica e psicologica nei confronti della coniuge. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria, carenza motivazionale, irragionevolezza o sproporzione. La mancata comunicazione di avvio e la mancata audizione non hanno determinato l'illegittimità dell'atto, poiché la misura ha natura cautelare ed è assistita da ragioni di urgenza incompatibili con la necessità di attendere gli adempimenti partecipativi preliminari, ferma la possibilità di difese successive. Le spese di lite sono state compensate; è stata confermata in via definitiva l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso demandata a separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 93/2013
“a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da qualsivoglia condotta che, attraverso atteggiamenti aggressivi e vessatori, anche sotto forma di minaccia, possano ingenerare nei confronti della predetta -OMISSIS- e del suo nucleo familiare timori nonché disagi psico-fisici per la loro incolumità”
La norma consente al Questore di adottare l'ammonimento in presenza di elementi indiziari precisi e coerenti dai quali emerga una situazione concreta e attuale di pericolo connessa a condotte violente in ambito familiare o affettivo; non è richiesto un quadro probatorio pieno proprio dell'accertamento penale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 73 c.p.a.
La mancata riproposizione nella memoria della richiesta di esibizione documentale ha consentito di ritenere satisfattiva la documentazione depositata dall'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone menzionate nella sentenza.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 3 del d.l. 93/2013 ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di elementi indiziari precisi, coerenti e complessivamente idonei a evidenziare un pericolo concreto e attuale di violenza fisica o psicologica in ambito familiare o affettivo; non è necessario un quadro probatorio pieno sufficiente a sostenere un'imputazione penale.
- Nel sindacato sull'ammonimento del Questore, il giudice amministrativo deve verificare la coerenza logica della valutazione amministrativa e la sufficienza dei riscontri acquisiti, senza sostituirsi all'Amministrazione nelle valutazioni discrezionali di prevenzione e sicurezza.
- La natura cautelare e l'urgenza intrinseca dell'ammonimento possono giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento e dell'audizione preventiva del destinatario, quando gli elementi istruttori evidenzino un rischio attuale per la persona offesa; resta salva la possibilità di esercitare successivamente le difese.
- Un ammonimento adeguatamente motivato mediante il richiamo agli episodi accertati dagli operatori intervenuti e agli ulteriori riscontri testimoniali non è viziato da difetto di istruttoria o motivazione, né viola i canoni di ragionevolezza e proporzionalità, se il quadro complessivo dimostra la necessità di un intervento preventivo celere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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