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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24764/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello del 21/05/2019 deducendo la nullità della pronuncia per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p. (e, in generale, vizi formali di instaurazione del giudizio). In particolare si contestava: (a) nel giudizio di primo grado la sua dichiarazione di assenza all'udienza del 16/09/2016 senza che fosse acquisita la prova della sua volontaria sottrazione al procedimento, anche alla luce della interruzione del rapporto con il difensore di fiducia; (b) nel giudizio di appello la mancata notifica della citazione nel vero luogo di residenza dell'imputato (errato riporto dell'indirizzo: Via dei Pionieri della Bonifica n. 52 anziché n. 5), circostanza che secondo la Corte di cassazione n. 39476/2023 configurava caso fortuito e giustificava la restituzione nel termine per impugnare.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondate le questioni processuali sulla instaurazione del giudizio di appello, richiamando la sentenza n. 39476/2023 che aveva disposto la restituzione nel termine per impugnare in ragione dell'errore di indirizzo non ascrivibile all'imputato. Tuttavia, valutando la situazione nel merito processuale, ha dichiarato che il reato contestato (art. 703, commi 1 e 2) risultava estinto per intervenuta prescrizione: il fatto era stato commesso il 25/05/2014 e, considerati i termini e gli atti interruttivi, alla data dell'udienza di legittimità (14/03/2024) il termine prescrizionale era integralmente spirato. Poiché la difesa non ha rinunciato alla causa estintiva e non ricorrevano i presupposti per un proscioglimento di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 703, commi 1 e 2

    Disposizione che definisce la contravvenzione contestata; usata per individuare il titolo di reato ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma relativa alla nullità della sentenza per vizi della costituzione o della sua formazione: impiegata dalla difesa per contestare la legittima instaurazione del giudizio di merito.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma sulla nullità della sentenza quando si è proceduto in assenza dell'imputato senza le necessarie condizioni o prove della sottrazione volontaria; invocata per la dichiarazione di assenza del ricorrente in primo grado.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione e loro ammissibilità; richiamata tra le norme formali rilevanti alle doglianze di cassazione.

  • art. 601 c.p.p.

    Norma sul contenuto della sentenza di cassazione e sulle conseguenze dell'annullamento; evocata nel contesto delle richieste di annullamento della sentenza impugnata.

  • art. 24 Cost.

    Principio costituzionale relativo al diritto di difesa; richiamato nella prospettazione di violazione dei diritti difensivi per la mancata regolare instaurazione del giudizio.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma che consente il proscioglimento con formula piena per particolare tenuità o per insufficienza della prova; la Corte ha valutato che non sussistevano i presupposti per applicarla, optando per la declaratoria di estinzione per prescrizione.

  • Sentenza Corte di cassazione n. 39476/2023 (Prima Sezione penale)

    "Nel caso ora in esame, dagli atti emerge che l'imputato non fu citato per il giudizio di appello, a causa di un errore, a lui non ascrivibile, nel riporto del suo indirizzo nelle sentenze di merito"; "Tale situazione integra un'ipotesi di caso fortuito che giustifica la mancata presentazione di una tempestiva impugnazione avverso la sentenza di appello e consente la restituzione dell'imputato nel termine per proporre l'impugnazione stessa."

    La Corte di legittimità ha ritenuto che l'errore nell'indirizzo costituisse caso fortuito che giustifica la restituzione del termine per impugnare, riconoscendo la fondatezza delle censure sulla instaurazione del giudizio d'appello.

Massime di principio

  • Un errore non ascrivibile all'imputato nel riporto dell'indirizzo (che impedisca la regolare notifica della citazione) può costituire caso fortuito e giustificare la restituzione nel termine per proporre impugnazione;
  • La rilevazione di nullità o vizi formali nell'instaurazione del giudizio d'appello può dare luogo all'annullamento della decisione, ma non elimina automaticamente gli effetti della prescrizione intervenuta nel frattempo;
  • Se, tra la pronuncia impugnata e la decisione di legittimità, il termine prescrizionale si è estinto, la Corte di cassazione può dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata;
  • La difesa non è tenuta ad esprimere espressa rinuncia alla causa estintiva: in mancanza di rinuncia, il giudice di legittimità può pronunciarsi d'ufficio sulla prescrizione;
  • L'accertamento della impossibilità di proscioglimento per insufficienza di prove (art. 129 c.p.p.) implica che la declaratoria dell'estinzione per prescrizione resti il rimedio pertinente quando ricorrono i requisiti temporali.

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