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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9295/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del 10/05/2013 (pena 1 anno e 6 mesi per omicidio colposo) sulla base di una successiva sentenza del Tribunale di Vibo Valentia (17/03/2014, pena 1 anno e 4 mesi per fatto anteriormente commesso). Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge perché la sentenza successiva aveva anch'essa concesso la sospensione condizionale e quindi non sarebbe stata idonea a costituire causa di revoca ex art. 168, comma 1; 2) violazione di legge perché il reato oggetto della sospensione originaria si sarebbe dovuto considerare estinto per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 163 c.p., quindi la revoca non era legittima (il ricorrente osserva che la mancata declaratoria formale di estinzione non impedisce di accertare fattualmente l'estinzione per decorso del termine).

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro. Ha ritenuto fondato il secondo motivo: il giudice dell'esecuzione non ha verificato se, al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, il giudice della cognizione avrebbe potuto revocare il beneficio precedentemente concesso. La giurisprudenza ammette che il reato per cui era stata pronunciata condanna a pena condizionalmente sospesa si estingue ai sensi dell'art. 167 c.p. anche quando intervenga successiva condanna per altro reato anteriormente commesso, se il giudice della cognizione della seconda sentenza avrebbe potuto revocare il beneficio: occorre quindi valutare tale possibilità, cosa che non è stata fatta, con conseguente annullamento e rinvio.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina i casi di revoca della sospensione condizionale della pena; il ricorso originario e l'ordinanza impugnata richiamavano l'ipotesi della revoca per sopraggiunta altra condanna che, sommata, eccede i limiti di cui all'art. 163 c.p.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i limiti per il cumulo delle pene e i termini di estinzione del reato per decorso di tempo senza commissione di ulteriori reati (quinquennio); è centrale nella valutazione se la successiva condanna debba comportare la revoca del beneficio o se il reato originario è già estinto

  • art. 167 cod. pen.

    Rilevata dalla Corte come norma che consente di ritenere estinto il reato per cui era stata concessa la sospensione condizionale anche quando sia intervenuta successiva condanna per altro reato anteriormente commesso, qualora il giudice della cognizione della seconda sentenza non avrebbe potuto o dovuto revocare il beneficio

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale ex art. 168 c.p. per sopraggiunta altra condanna richiede una verifica concreta: occorre accertare se il giudice della cognizione della seconda sentenza avrebbe potuto (o dovuto) revocare il beneficio al momento della sua pronuncia; se non avrebbe potuto, la revoca disposta dal giudice dell'esecuzione è illegittima.
  • La semplice esistenza di una successiva condanna per reato anteriormente commesso non determina automaticamente la revoca della sospensione: rileva il contenuto motivazionale e la concreta possibilità di revoca da parte del giudice che ha inflitto la seconda pena.
  • Il decorso del termine quinquennale ex art. 163 c.p. può produrre l'estinzione del reato anche senza una formale declaratoria, e questa circostanza può essere rilevata nel giudizio di esecuzione quando emergano gli elementi che ne attestano l'intervenuta estinzione.
  • Se la sentenza successiva ha anch'essa concesso la sospensione condizionale, vanno valutati i rimedi e i criteri applicabili (non sempre la stessa sentenza è idonea a costituire causa di revoca); va considerato il diverso rimedio previsto dallo stesso art. 168 c.p. laddove ricorrano specifiche ipotesi.
  • In casi analoghi il giudice dell'esecuzione deve motivare espressamente la valutazione sulla possibilità di revoca operata dal giudice della cognizione della seconda sentenza; l'assenza di tale verifica può comportare l'annullamento dell'ordinanza di revoca e il rinvio per nuovo esame.

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