Sentenza n. 1053/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento 1) del provvedimento dirigenziale Condono S/68158 Diniego n.1231/2021 del 28/05/2021 a Firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze con il quale: a) è stato disposto il diniego della domanda di Concessione Edilizia in Sanatoria presentata ai sensi dell'Art. 31 Legge n. 47 del 28/02/1985 da Sig. ERME EGILDO BOLDRIN in data 30/09/1986 e registrata con protocollo 46762/1987 posizione S/68158, per opere abusive realizzate in Via del Poggio Secco n.7, piano T, Quartiere 5 consistenti in box in struttura mista di muratura e metallo: mq. 11,55 (s.n.r.) per contrasto con vincolo cimiteriale di inedificabilità, quantificando in € 200,00 la somma dovuta dagli attuali proprietari a titolo di Diritti di Segreteria; b) è stato ordinato ai Sig.ri Mirella Boldrin e Alessandro Boldrin, in qualità di attuali proprietari, di procedere alla demolizione del box in struttura mista di muratura e metallo di mq. 11,55 e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro il termine 90 (novanta) giorni; 2) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ancorché incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione edilizia in sanatoria per un box abusivo e contestuale ordine di demolizione e rimessione in pristino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari pro indiviso di un immobile abitativo ereditato dai genitori, hanno impugnato il provvedimento comunale che ha negato la sanatoria richiesta nel 1986 per un box di 11,55 mq, realizzato nel 1966 senza titolo edilizio, e ne ha ordinato la demolizione ai sensi dell'art. 33 della legge n. 47/1985. Con il primo motivo hanno sostenuto che il vincolo cimiteriale non preclude ogni intervento edilizio e che il richiamo dell'art. 338, comma 7, del r.d. n. 1265/1934 all'art. 31 della legge n. 457/1978 dovrebbe essere interpretato dinamicamente, alla luce dell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, così da includere le pertinenze entro il 20 per cento del volume esistente. Con il secondo motivo hanno contestato che il vincolo cimiteriale costituisca vincolo di inedificabilità assoluta ai fini del condono, deducendo anche la necessità di un chiarimento sulle ragioni dell'incompatibilità e dell'acquisizione del parere dell'autorità competente. Con il terzo motivo hanno sostenuto che il vincolo sarebbe funzionale esclusivamente alla futura espansione del cimitero e non potrebbe applicarsi in assenza della certezza di tale espansione. Con il quarto motivo hanno contestato la preesistenza del vincolo rispetto alla realizzazione del manufatto nel 1966. Con il quinto motivo hanno censurato l'ordine di demolizione e di ripristino.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il rinvio dell'art. 338, comma 7, del r.d. n. 1265/1934 all'art. 31 della legge n. 457/1978 è statico e non dinamico: non può quindi essere sostituito con il riferimento alle definizioni dell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001. La deroga al vincolo cimiteriale, in quanto eccezionale, deve essere interpretata restrittivamente. Inoltre, il box costituisce un'opera autonomamente utilizzabile e non un intervento su un edificio preesistente; la sua natura pertinenziale non è sufficiente a renderlo ammissibile nella fascia di rispetto. Il secondo motivo è stato respinto poiché il vincolo cimiteriale è qualificato come vincolo di inedificabilità assoluta anche ai fini della disciplina del condono edilizio. Il terzo motivo è infondato perché il vincolo persegue una pluralità di finalità pubbliche, comprendenti non solo l'eventuale espansione del cimitero, ma anche la tutela della sacralità dei luoghi e le esigenze di salubrità; la sua operatività non dipende dalla certezza dell'espansione cimiteriale. Il quarto motivo è stato respinto poiché il Comune ha dimostrato che il cimitero era già rappresentato nel piano regolatore del 1962, dunque prima della realizzazione del box. Il quinto motivo è stato respinto in quanto l'ordine di demolizione costituisce conseguenza del diniego di sanatoria e della violazione del vincolo di inedificabilità assoluta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 31 l. 47/1985
La domanda di sanatoria relativa al manufatto è stata esaminata alla luce della disciplina del condono edilizio; il diniego è stato ritenuto legittimo per la presenza del vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta.
art. 33 l. 47/1985
L'ordine di demolizione è stato ritenuto conseguente al diniego della sanatoria e alla violazione del vincolo di inedificabilità assoluta.
art. 338 r.d. 1265/1934
Il vincolo cimiteriale ha natura di inedificabilità assoluta, salvo le deroghe tassative previste dal comma 7. Il rinvio all'art. 31 della legge n. 457/1978 è statico e non può essere aggiornato automaticamente alle successive definizioni dell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001.
art. 31 l. 457/1978
Il riferimento contenuto nell'art. 338, comma 7, del r.d. n. 1265/1934 resta ancorato alla disposizione originaria, senza estendersi alle più ampie nozioni di intervento edilizio introdotte dalla normativa successiva.
art. 3 d.P.R. 380/2001
La definizione degli interventi edilizi prevista dalla norma non può essere utilizzata per ampliare, mediante interpretazione dinamica, le deroghe al vincolo cimiteriale previste dall'art. 338, comma 7, del r.d. n. 1265/1934.
Massime di principio
- Il rinvio dell'art. 338, comma 7, del r.d. n. 1265/1934 all'art. 31 della legge n. 457/1978 è statico: non può essere automaticamente riferito alle successive definizioni degli interventi edilizi contenute nell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, poiché introduce una deroga eccezionale al regime di inedificabilità cimiteriale e deve essere interpretato restrittivamente.
- La deroga al vincolo cimiteriale prevista per interventi su edifici preesistenti non si applica alla realizzazione di un manufatto autonomamente utilizzabile, anche se avente natura pertinenziale rispetto all'edificio principale.
- Il vincolo cimiteriale costituisce vincolo di inedificabilità assoluta ai fini della disciplina del condono edilizio, salva l'applicazione delle deroghe tassativamente previste dalla legge.
- Il vincolo cimiteriale persegue finalità pubbliche plurime, tra cui la tutela della sacralità dei luoghi e della salubrità, oltre alla possibile espansione del cimitero; pertanto la sua applicazione non richiede la certezza di una futura espansione dell'area cimiteriale.
- L'ordine di demolizione costituisce conseguenza del diniego della sanatoria e dell'accertata violazione del vincolo di inedificabilità assoluta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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