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Ordinanza

Ordinanza n. 276/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare della determinazione del Comune di Como - Servizio di Polizia Locale n. 38 del 19.01.2026, avente ad oggetto “Aggiudicazione accordo quadro multilotto per l’affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo di polizia locale di como ed attività ad esso funzionali” Lotto 2 estero CIG B879CC728A alla società, comunicata con PEC in data 20.01.2026; - della comunicazione a mezzo PEC in data 17.02.2026 con cui la stazione appaltante ha comunicato l’avvenuta stipula in pari data del contratto tra il Comune di Como e Nivi S.p.A., e cioè prima del decorso del termine di stand still previsto dalla legge durante il quale sussiste per legge il divieto di sottoscrizione del contratto; - di tutti gli atti della gara e, in particolare, ove occorrer possa, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale, dello schema di accordo quadro, del progetto di gara ex art. 41 D. Lgs. 36/2023, del verbale del seggio di gara del 24.11.2025, dei verbali delle sedute della commissione di gara del 24.11.2025, del 3.12.2025 di valutazione delle offerte tecniche, del 3.12.2025 di apertura delle offerte economiche, dell’avviso di esito della gara, della nota del RUP del 9.02.2026; - degli atti presupposti e conseguenziali, con espressa riserva di motivi aggiunti nonché per l’accertamento - dell’inefficacia del contratto stipulato tra il Comune di Como e Nivi S.p.A. in data 17.02.2026, come da comunicazione PEC in data 17.02.2026; e per la condanna alla reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo a carico della stazione appaltante, unitamente all’affidamento in favore di Ge.Fi.L. S.p.A., di sottoscrizione del relativo accordo e successivo contratto attuativo, attesa la disponibilità della ricorrente a subentrare, ai sensi dell’art. 121, comma 2, del D. Lgs. n. 104/2010.

Giustizia amministrativa202600707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 estero di un accordo quadro multilotto per la gestione degli atti sanzionatori della Polizia Locale del Comune di Como, nonché stipula del contratto prima del decorso dello stand still

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione dell'accordo quadro alla controinteressata, gli atti della procedura e la comunicazione della stipula del contratto, deducendo anche la violazione del periodo di stand still. Ha chiesto la sospensione cautelare, l'accertamento dell'inefficacia del contratto e la reintegrazione in forma specifica mediante subentro. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dell'aggiudicazione, riservandone la valutazione al giudizio di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora, riservando al merito ogni valutazione sulla fondatezza delle censure. Il pregiudizio prospettato non è stato ritenuto grave e irreparabile, poiché, in materia di accordi quadro per servizi, l'eventuale accoglimento del ricorso può consentire il subentro nell'esecuzione. Il servizio è inoltre ripetitivo e fungibile e, allo stato, viene svolto in proroga tecnica da Safety21 S.p.A., società appartenente allo stesso gruppo della ricorrente; pertanto, il danno direttamente collegato alla mancata sospensione è stato ritenuto patrimoniale e comunque risarcibile, oltre che riferibile alla posizione di un soggetto terzo. La stipula del contratto quadro il 17 febbraio 2026, pur a fronte della dedotta violazione dello stand still, è stata considerata coerente con l'insussistenza dell'urgenza cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha verificato i presupposti cautelari e ha negato la misura per insussistenza del periculum in mora.

  • art. 121, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente quale base della richiesta di subentro e reintegrazione in forma specifica; la relativa applicazione è stata riservata alla fase di merito.

  • art. 3.1 del disciplinare di gara

    Prevede la durata biennale dell'accordo quadro, decorrente dalla consegna del servizio mediante provvedimento del RUP.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare relativa all'aggiudicazione di un accordo quadro per servizi, la possibilità di subentro nell'esecuzione in caso di eventuale accoglimento del ricorso può escludere, di regola, la gravità e irreparabilità del pregiudizio necessario per il periculum in mora.
  • La natura ripetitiva e fungibile del servizio costituisce un elemento idoneo a ridimensionare l'urgenza cautelare, soprattutto quando l'eventuale pregiudizio sia di natura patrimoniale e suscettibile di ristoro all'esito del giudizio.
  • Se il servizio oggetto della gara è provvisoriamente gestito da una società appartenente allo stesso gruppo della ricorrente, il pregiudizio derivante dalla mancata sospensione può essere considerato riferibile a un soggetto distinto dalla parte processuale e, comunque, non irreparabile.
  • La stipula del contratto dopo l'aggiudicazione, anche quando sia dedotta la violazione dello stand still, non determina automaticamente la sussistenza del periculum in mora: l'urgenza deve essere valutata in concreto alla luce della natura del servizio, della possibilità di subentro e dell'effettiva irreparabilità del danno.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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