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Sentenza

Sentenza del 17/04/2018 n. 1729 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Prescrizione - Termini - Atti interruttivi - Pignoramenti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la prescrizione dei crediti indicati, tra cui IRPEF e IVA, nonché dei relativi interessi e sanzioni. È stato esaminato l'effetto interruttivo di un pignoramento mobiliare: tale atto è idoneo a interrompere la prescrizione, ma, se non viene dimostrata la prosecuzione del processo esecutivo mediante vendita, assegnazione o altri atti successivi, l'effetto resta istantaneo. Di conseguenza, il nuovo termine prescrizionale decorre immediatamente dall'atto di pignoramento.

La decisione

La decisione afferma che i crediti erariali e comunitari, come IRPEF e IVA, sono soggetti al termine ordinario decennale di prescrizione, mentre interessi e sanzioni si prescrivono in cinque anni. Il pignoramento mobiliare interrompe la prescrizione, ma non la sospende indefinitamente: in mancanza di prova della prosecuzione dell'esecuzione, il termine ricomincia a decorrere subito dopo il pignoramento. La pretesa può quindi risultare prescritta se, decorso il rispettivo termine decennale o quinquennale, non sono stati compiuti ulteriori atti interruttivi validi.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2946

    La prescrizione ordinaria si compie con il decorso di dieci anni.

    I crediti erariali e comunitari aventi natura principale, come IRPEF e IVA, sono soggetti al termine ordinario decennale, salvo specifiche disposizioni diverse.

  • Codice civile, art. 2948

    Si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    Gli interessi e, secondo l'orientamento richiamato, le sanzioni si prescrivono nel termine quinquennale.

  • Codice civile, art. 2943

    La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

    Il pignoramento, quale atto dell'esecuzione forzata, è idoneo a interrompere la prescrizione.

  • Codice civile, art. 2945

    Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.

    Se l'atto interruttivo non è seguito dalla prosecuzione del processo esecutivo, l'interruzione produce un effetto istantaneo e il nuovo termine decorre immediatamente.

Massime di principio

  • Per verificare la prescrizione occorre distinguere il credito principale, normalmente soggetto al termine decennale, da interessi e sanzioni, normalmente soggetti al termine quinquennale.
  • Un pignoramento è un atto interruttivo valido, ma non mantiene indefinitamente interrotta la prescrizione: occorre verificare se l'esecuzione sia proseguita con atti concretamente idonei, come vendita o assegnazione.
  • In assenza di prova della prosecuzione dell'esecuzione, il nuovo termine prescrizionale decorre dalla data del pignoramento e deve essere calcolato separatamente per capitale, interessi e sanzioni.
  • Chi eccepisce la prescrizione deve ricostruire cronologicamente tutti gli atti notificati e verificarne la validità e l'effettiva idoneità interruttiva.
  • La presenza di un atto esecutivo non esclude automaticamente la prescrizione: rilevano anche la natura del credito, la durata del termine applicabile e l'eventuale compimento di successivi atti interruttivi.

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