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Sentenza

Sentenza n. 265/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 813/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato le intimazioni di pagamento relative ai prelievi latte, limitatamente al capo concernente la prescrizione del credito per la campagna 2003/2004

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni hanno appellato la sentenza limitatamente all'accertamento della prescrizione del credito relativo alla campagna 2003/2004. Hanno dedotto l'erroneità della decisione per mancata valutazione di documenti concernenti un'intimazione AGEA notificata nel 2009, una richiesta di rateizzazione, il giudizio promosso contro tale intimazione e le sentenze che lo avevano definito. Hanno chiesto l'ammissione della nuova produzione documentale ai sensi dell'art. 104 c.p.a. e sostenuto che tali atti avessero interrotto la prescrizione. Gli appellati si sono opposti alla produzione tardiva e hanno riproposto i motivi assorbiti in primo grado: prescrizione breve della pretesa, nullità della cartella e del ruolo per carenza di potere, illegittima riattivazione di un ruolo sospeso, mancanza della previa intimazione regionale, contrarietà al diritto dell'Unione, duplicazione delle procedure, errata quantificazione per omessa imputazione dei recuperi PAC, irregolare notificazione degli atti presupposti, difetto di motivazione e debenza degli interessi. Hanno inoltre contestato la notificazione della cartella al dante causa e dedotto l'avvenuto pagamento di alcune somme.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR. Ha ammesso la documentazione prodotta in appello nella parte relativa alle sentenze passate in giudicato, ritenendo che i documenti idonei a dimostrare un giudicato esterno debbano essere acquisiti anche in appello, poiché l'eccezione di giudicato è rilevabile d'ufficio e occorre evitare il contrasto tra giudicati. Ha ritenuto che il prelievo supplementare latte sia soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, mentre gli interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale; non si applicano al capitale né la prescrizione quinquennale propria delle prestazioni periodiche né il termine breve previsto dal regolamento CE n. 2988/95 per le irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La pendenza del giudizio promosso contro l'intimazione AGEA del 2009, nel quale AGEA era costituita, ha prodotto l'effetto interruttivo permanente della prescrizione sino alla definizione del giudizio con sentenza del Consiglio di Stato del 2017. Il credito intimato nel 2021 per la campagna 2003/2004 non era quindi prescritto. I motivi relativi a carenza di potere, sospensione o annullamento del ruolo, mancata intimazione regionale, contrarietà al diritto dell'Unione, duplicazione del ruolo e quantificazione del debito sono stati dichiarati inammissibili perché riferiti a vizi propri della cartella presupposta e non tempestivamente contestati contro di essa. È stato respinto il motivo sulla notificazione: la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973; nel caso concreto risultava provata la consegna al figlio del destinatario. È stato respinto anche il motivo relativo alla motivazione e agli interessi: l'intimazione indicava capitale, interessi, estremi e data di notificazione della cartella, elementi sufficienti per un atto di sollecito; non è stata provata l'avvenuta estinzione del debito. L'esenzione dagli interessi era collegata a una specifica procedura di rateizzazione e non poteva essere estesa ai produttori che non vi avevano aderito. La mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi e delle compensazioni PAC non determinava l'invalidità dell'intimazione in assenza di specifici errori di calcolo. Il ricorso di primo grado è stato pertanto integralmente respinto limitatamente al prelievo 2003/2004. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    I limiti alla produzione di nuovi documenti in appello non impediscono l'acquisizione di documenti necessari a dimostrare l'esistenza di un giudicato esterno rilevante per la decisione.

  • art. 106 c.p.a.

    Il rischio di una pronuncia incompatibile con un precedente giudicato giustifica l'acquisizione in appello della documentazione relativa al giudicato esterno.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente all'appellato di riproporre i motivi assorbiti o non esaminati dal giudice di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    La decisione deve esaurire le questioni rilevanti devolute al giudice; le doglianze non esaminate sono state ritenute non decisive.

  • artt. 2943 e 2945 c.c.

    La pendenza del giudizio promosso contro l'atto di riscossione, con partecipazione del creditore, interrompe la prescrizione con effetto permanente fino alla definizione del giudizio.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche non si applica al capitale dovuto a titolo di prelievo supplementare latte, che è soggetto al termine ordinario decennale.

  • art. 3, comma 1, Regolamento CE n. 2988/1995

    Il termine breve previsto per le irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione non si applica ai prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    La cartella e l'intimazione possono essere notificate direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

  • art. 10, comma 34, d.l. n. 49/2003

    L'esenzione dagli interessi opera quale incentivo collegato alla specifica procedura di rateizzazione prevista dalla norma e non è estensibile al di fuori di essa.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    L'obbligo di motivazione dell'atto di riscossione è soddisfatto, quando il debito è già determinato nell'atto precedente, mediante il richiamo di tale atto e la quantificazione degli ulteriori interessi.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il richiamo alla cartella presupposta e l'indicazione degli importi richiesti sono sufficienti a motivare l'intimazione quale atto di sollecito.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    La deduzione della nullità per difetto assoluto di motivazione non è stata accolta, poiché l'intimazione conteneva gli elementi essenziali relativi a capitale, interessi e cartella presupposta.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo devono essere ammessi anche in appello i documenti idonei a dimostrare l'esistenza di un giudicato esterno rilevante per la decisione, poiché l'eccezione di giudicato è rilevabile d'ufficio e deve essere evitato il contrasto tra giudicati, anche quando la parte non abbia prodotto quei documenti in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio.
  • Il prelievo supplementare latte è soggetto, quanto al capitale, al termine ordinario decennale di prescrizione, perché costituisce una misura patrimoniale imposta in relazione al superamento delle quote individuali e non una prestazione periodica; gli interessi relativi sono invece soggetti al termine quinquennale.
  • Il termine breve previsto dall'art. 3, comma 1, del regolamento CE n. 2988/1995 riguarda le irregolarità idonee a pregiudicare gli interessi finanziari dell'Unione e non si applica ai prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte, i cui crediti restano assoggettati alla disciplina nazionale della prescrizione.
  • La pendenza di un giudizio riguardante l'atto di riscossione, nel quale il creditore sia costituito, interrompe la prescrizione con effetto permanente fino alla definizione del giudizio, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c.
  • Le censure relative a vizi propri della cartella di pagamento non possono essere proposte per la prima volta contro la successiva intimazione, se la cartella è stata ritualmente notificata e non è stata tempestivamente impugnata per quei vizi.
  • Un'intimazione di pagamento che richiami la cartella presupposta notificata al debitore, indichi capitale, interessi, estremi e data di notificazione della cartella, è adeguatamente motivata; la mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi non ne determina l'invalidità in assenza di specifici errori di calcolo dedotti e provati.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàDifetto di motivazione

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