Sentenza n. 3321/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento della Relazione, redatta nei propri confronti in data 3 giugno 2024, a seguito di procedura attivata dal Comitato dei Presidenti di CONSIP s.p.a.; nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando la dichiarazione di rinuncia ritualmente comunicata e la mancata opposizione delle altre parti. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell’esito del giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a.
Atto impugnato: Relazione redatta il 3 giugno 2024 nei confronti del ricorrente, a seguito di procedura attivata dal Comitato dei Presidenti di CONSIP S.p.A., e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la relazione redatta nei suoi confronti il 3 giugno 2024 nell’ambito di una procedura attivata dal Comitato dei Presidenti di CONSIP S.p.A., nonché gli atti anteriori e conseguenti comunque connessi. Con memoria del 22 dicembre 2025, notificata alle parti resistenti, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. Le parti resistenti non si sono opposte alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante estinzione.
art. 84 c.p.a.
La disposizione disciplina la rinuncia al ricorso e ne consente la rilevanza ai fini della definizione del giudizio in assenza di opposizione delle altre parti.
art. 85 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla pronuncia di estinzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate con riferimento alla tutela dei dati personali e all’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata e notificata alle parti, in assenza di opposizione delle parti resistenti, conduce alla definizione del giudizio mediante estinzione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in considerazione dell’esito del giudizio.
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