Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3321/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento della Relazione, redatta nei propri confronti in data 3 giugno 2024, a seguito di procedura attivata dal Comitato dei Presidenti di CONSIP s.p.a.; nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.

Giustizia amministrativa202501741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando la dichiarazione di rinuncia ritualmente comunicata e la mancata opposizione delle altre parti. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell’esito del giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a.

TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Relazione redatta il 3 giugno 2024 nei confronti del ricorrente, a seguito di procedura attivata dal Comitato dei Presidenti di CONSIP S.p.A., e atti connessi

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la relazione redatta nei suoi confronti il 3 giugno 2024 nell’ambito di una procedura attivata dal Comitato dei Presidenti di CONSIP S.p.A., nonché gli atti anteriori e conseguenti comunque connessi. Con memoria del 22 dicembre 2025, notificata alle parti resistenti, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. Le parti resistenti non si sono opposte alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante estinzione.

  • art. 84 c.p.a.

    La disposizione disciplina la rinuncia al ricorso e ne consente la rilevanza ai fini della definizione del giudizio in assenza di opposizione delle altre parti.

  • art. 85 c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla pronuncia di estinzione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate con riferimento alla tutela dei dati personali e all’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata e notificata alle parti, in assenza di opposizione delle parti resistenti, conduce alla definizione del giudizio mediante estinzione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in considerazione dell’esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.