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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31668/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, dell'esito dell'accertamento ritenuto non ritualmente notificato. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente osservando che la ricevuta di ritorno prodotta dalla Regione non recava alcun riferimento all'avviso di accertamento e quindi non consentiva di provarne la notifica. In cassazione la Regione ha proposto un solo motivo, deducendo la violazione degli artt. 115 e 166 c.p.c. e, formalmente, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; sostanzialmente ha sostenuto che la CTR avrebbe trascurato di considerare che il numero identificativo dell'avviso era impresso sulla cartolina di ritorno della raccomandata, sicché la prova della notificazione sarebbe stata erronemente valutata o percepita dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse validamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché, sotto l'etichetta del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, la ricorrente mirava in realtà a contestare la valutazione/lettura del documento compiuta dal giudice di merito. La Corte ha ribadito la distinzione tra travisamento della prova, errore di percezione del contenuto oggettivo di un documento ed errore di valutazione: solo il primo, ove decisivo, può rilevare nei limiti del ricorso per cassazione; l'errore di percezione sulla ricognizione del contenuto documentale è, semmai, denunciabile nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., mentre l'errore su fatto non controverso può integrare revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Conseguentemente la Regione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 166 c.p.c. e all'art. 360, n. 5, c.p.c., ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta in realtà a contestare la valutazione del documento e non un omesso esame decisivo

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo di cassazione, senza che la Corte ne ravvisasse una effettiva violazione autonoma

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente di dedurre in cassazione un errore di percezione del contenuto oggettivo di un documento né una mera diversa valutazione della prova da parte del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro indicato dalla Corte per l'ipotesi di errore di percezione del contenuto oggettivo del documento, in quanto falsa percezione della realtà o svista materiale

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    costituisce il rimedio della revocazione per l'errore di fatto su circostanza non controversa, non il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura, pur formalmente prospettata ex art. 360, n. 5, c.p.c., mira in realtà a contestare la valutazione del documento compiuta dal giudice di merito.
  • L'errore di valutazione della prova è distinto dall'errore di percezione del contenuto oggettivo del documento: solo il secondo, se decisivo, può essere dedotto nei limiti consentiti dalla legge, mentre il primo non è censurabile in cassazione come omesso esame.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato un documento ma lo ha interpretato in modo asseritamente inesatto, la parte non può trasformare la doglianza in un vizio di motivazione; occorre invece individuare il corretto rimedio processuale in base alla natura dell'errore denunciato.
  • Se l'errore riguarda un fatto non controverso e consiste in una falsa percezione degli atti di causa, il rimedio tipico è la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., non il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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