Cassazione Civile, Ordinanza n. 09343/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta dal debitore avverso l'atto di precetto notificato da una società mandataria di un credito poi ceduto, deducendo l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito. Il debitore sosteneva che l'ultimo atto interruttivo fosse il pignoramento notificato nel 1999 e che, essendo stata la procedura esecutiva poi dichiarata estinta nel 2010, l'effetto interruttivo non fosse permanente ma solo istantaneo; pertanto, il termine decennale sarebbe maturato prima della notifica del precetto del 20 ottobre 2010. In appello la società creditrice censurava il rigetto dell'opposizione da parte del tribunale, sostenendo con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che il tribunale avesse ritenuto efficace l'effetto interruttivo di un atto di intervento del 6 maggio 1999 e che tale capo non fosse stato impugnato; 2) violazione dell'art. 1310 c.c. per mancata estensione dell'interruzione della prescrizione anche al coobbligato; 3) omessa pronuncia e violazione dell'art. 1-bis del d.l. n. 64/1999 conv. in l. n. 134/1999, con ulteriore deduzione di omesso esame di fatto decisivo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, richiamando il consolidato orientamento per cui, nei procedimenti esecutivi immobiliari pendenti all'8 settembre 1998, l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dalla disciplina transitoria del 1999 rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione della procedura, qualunque sia la causa dell'estinzione; da quel momento decorre un nuovo termine decennale. Poiché la dichiarazione di estinzione era del 19 marzo 2010 e il precetto era del 20 ottobre 2010, il credito non era prescritto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della società creditrice, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Potenza e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui, nei procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alla data dell'8 settembre 1998, l'effetto interruttivo della prescrizione resta fermo fino alla dichiarazione di estinzione, indipendentemente dalla ragione dell'estinzione. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come termine di prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito, posto a base dell'eccezione di prescrizione.
la disciplina derogatoria non è stata letta come limitata alla sola ipotesi di estinzione per mancato deposito della documentazione ipocatastale, ma come operante nel regime transitorio considerato dalla Corte.
l'atto interruttivo compiuto nei confronti di un coobbligato può spiegare effetti anche verso gli altri obbligati solidali.
invocato per denunciare ultrapetizione e riforma d'ufficio di un capo non impugnato.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
art. 1-bis del d.l. n. 64 del 17 marzo 1999, conv. in l. n. 134 del 14 maggio 1999
norma transitoria che, per i procedimenti esecutivi immobiliari pendenti all'8 settembre 1998, mantiene fermo l'effetto interruttivo della prescrizione fino alla dichiarazione di estinzione, facendo decorrere da tale data un nuovo termine prescrizionale.
art. 1 della l. n. 302 del 3 agosto 1998
richiamato nel quadro della disciplina transitoria delle esecuzioni immobiliari e della conseguente deroga al regime ordinario dell'art. 2945, comma 3, c.c.
Massime di principio
- Nei procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alla data dell'8 settembre 1998, l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dalla disciplina transitoria del 1999 non è meramente istantaneo, ma permane fino alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva.
- La decorrenza di un nuovo termine di prescrizione in tale regime transitorio inizia dalla data della dichiarazione di estinzione della procedura, quale che sia la causa dell'estinzione.
- Quando il giudice di legittimità richiami un orientamento consolidato e ritenga errata la lettura restrittiva della norma transitoria, la sentenza impugnata va cassata con rinvio se sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- In presenza di obbligazioni solidali, l'atto interruttivo compiuto verso uno dei coobbligati può giovare anche agli altri secondo la disciplina dell'art. 1310 c.c.
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