Cassazione Civile, Ordinanza n. 20037/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione del licenziamento intimato a una lavoratrice all’esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata nel 2016 da una società del settore aeronautico. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso, accertando l’esistenza di un unico complesso aziendale fra due società del gruppo e disponendo la reintegrazione della lavoratrice, oltre al risarcimento nei limiti di dodici mensilità. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1-bis della l. n. 291/2004, come modificato, sostenendo che la causa dei licenziamenti del 2016 andasse individuata nella situazione aziendale del 2011 e che la platea dei lavoratori interessati dovesse essere cristallizzata a quella data; 2) violazione degli artt. 2359, 2497 e 2094 c.c., dell’art. 5 l. n. 223/1991 e dell’art. 115 c.p.c., censurando l’affermazione di un unico centro di imputazione di interessi tra le società del gruppo senza esame della posizione del singolo lavoratore e del concreto uso promiscuo della prestazione; 3) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti europei in materia aeronautica. Prima della decisione, tuttavia, la società ricorrente ha notificato rinuncia al ricorso; la lavoratrice ha preso atto della rinuncia e ha chiesto la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era stata ritualmente notificata alla controricorrente e ha affermato che tale rinuncia produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione e, esercitando il potere discrezionale di cui all’art. 391 c.p.c., ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché l’estinzione del giudizio impedisce tale obbligo.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore comunicata alle parti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 390, ultimo comma c.p.c.
la rinuncia al ricorso produce effetti processuali se portata a conoscenza della controparte mediante notificazione o comunicazione ai difensori; non richiede accettazione
art. 391, secondo comma c.p.c.
la regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa al processo
art. 1-bis della l. n. 291 del 2004
invocato dalla ricorrente quale norma sostanziale sulla base temporale della procedura di riduzione del personale
art. 2 del d.l. n. 134 del 2008 conv. in l. n. 166 del 2008
citato quale norma modificativa dell’art. 1-bis della l. n. 291/2004
art. 2359 c.c.
invocato dalla ricorrente nel contestare l’accertamento dell’unico centro di imputazione di interessi
art. 2497 c.c.
invocato dalla ricorrente nel contestare l’accertamento dell’unico centro di imputazione di interessi
art. 2094 c.c.
invocato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto e l’inserimento del lavoratore nella struttura aziendale
art. 5 l. n. 223/1991
richiamato nel contesto del licenziamento collettivo
art. 115 c.p.c.
invocato per censurare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito
artt. 776 e 779 cod. nav.
richiamati nel terzo motivo in relazione alla disciplina aeronautica applicabile
Regolamento europeo n. 859/2008
richiamato nel terzo motivo quale normativa tecnica del settore
Regolamento europeo n. 1008/2008
richiamato nel terzo motivo quale normativa tecnica del settore
Regolamento europeo n. 965 del 2012
richiamato nel terzo motivo quale normativa tecnica del settore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa l’applicazione in caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente portata a conoscenza della controparte, determina l’estinzione del processo anche in mancanza di accettazione della stessa, poiché non ha natura accettizia.
- L’estinzione del giudizio conseguente a rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse a coltivare l’impugnazione.
- In caso di rinuncia al ricorso, la regolazione delle spese resta affidata alla discrezionalità della Corte, che può porle a carico della parte rinunciante quale soggetto che ha dato causa al giudizio.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
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