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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00635/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di forniture di merci nei confronti di una società in accomandita semplice. Il legale rappresentante della società ingiunta aveva proposto opposizione anche in proprio, sostenendo che il credito fosse estinto in forza di una clausola contenuta in una scrittura successiva, relativa ai rapporti di agenzia intercorsi tra le parti, recante la formula "a saldo quanto dovuto ad Umbrinox". Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che la clausola non valesse come rinuncia o estinzione del credito della distinta relazione di fornitura. La Corte d'appello aveva invece valorizzato la lettura congiunta di più scritture, tra cui un atto di scioglimento della società debitrice nel quale risultava l'inesistenza di debiti verso la creditrice, ritenendo la clausola efficace e opponibile in assenza di querela di falso. In Cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la prova dell'estinzione del debito spettasse all'opponente e che la Corte avesse invertito l'onere probatorio; 2) violazione dell'art. 2702 c.c., contestando l'esigenza della querela di falso per una clausola asseritamente aggiunta materialmente e non concordata; 3) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., lamentando che la clausola fosse stata interpretata come riferita a un diverso rapporto, pur essendo contenuta in un accordo avente ad oggetto i rapporti di agenzia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'onere probatorio dell'eccezione estintiva era stato assolto mediante la produzione della scrittura contenente la clausola di saldo, che costituiva mezzo di prova dell'accordo estintivo. Ha respinto il secondo motivo affermando che, poiché era stata contestata la veridicità materiale della clausola e la sua non concordata apposizione, la querela di falso era necessaria per privare l'atto della sua efficacia probatoria quanto alla provenienza da entrambe le parti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la ricostruzione della volontà negoziale è accertamento di fatto censurabile in cassazione solo per anomalie motivazionali radicali, e comunque la Corte territoriale aveva interpretato sistematicamente due distinti atti negoziali nel senso di una definizione globale e definitiva dei rapporti tra le parti. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 141 c.p.c.

    La notificazione presso il domiciliatario, fuori dai casi di esclusiva legale, ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione.

  • art. 170, comma 1, c.p.c.

    Dopo la costituzione in giudizio le notificazioni e comunicazioni si eseguono al procuratore costituito; in caso di pluralità di difensori, basta la notifica a uno di essi.

  • art. 2697 c.c.

    Chi eccepisce l'estinzione del credito ha l'onere di provarla; tale onere può essere assolto producendo la scrittura che contiene l'accordo estintivo.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta; se si contesta che la clausola sia stata materialmente apposta e non concordata, occorre la querela di falso per incidere sulla sua efficacia probatoria quanto alla provenienza.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto secondo i canoni ermeneutici è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale radicale o della violazione dei canoni legali di interpretazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'eccezione di estinzione del credito deve essere provata da chi la solleva, ma la prova può consistere nella produzione della scrittura privata che contenga l'accordo estintivo; la clausola negoziale non è necessariamente oggetto di autonoma prova, potendo fungere da mezzo probatorio dell'estinzione.
  • Quando si contesta che una clausola sia stata materialmente aggiunta senza consenso di una parte, la scrittura privata conserva efficacia probatoria sulla provenienza fino a querela di falso; la mera contestazione della clausola non basta a neutralizzarne la forza probatoria.
  • La ricostruzione della volontà delle parti mediante interpretazione sistematica di più atti collegati è attività di merito; in cassazione non è sufficiente opporre una lettura alternativa della clausola, occorrendo indicare la violazione di specifici canoni ermeneutici o un vizio motivazionale decisivo.
  • Se il giudice di merito legge congiuntamente più scritture negoziali e ne ricava una definizione complessiva e definitiva dei rapporti tra le parti, tale apprezzamento è censurabile solo nei limiti rigorosi del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneProveImpugnazioniInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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