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Ordinanza

Ordinanza n. 2236/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera N. 73/26/CONS, assunta ai sensi dell’art. 1, comma 31, L. N° 249/1997, notificata il giorno 23/03/2026, con cui è stato disposto l’oscuramento del sito internet www.giochipremium.com; della comunicazione di avvio del procedimento datata 12/02/2026, con cui AGCOM ha contestato alla ricorrente la presunta violazione degli art. 13 bis, commi 2, 3, e 4, L. N° 159/2023; - dell’atto di ripresa dei termini del procedimento sanzionatorio, comunicato il 18/03/2026 - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente e, se ed in quanto necessario, delle delibere 9/24/CONS, n. 61/24/CONS, n. 96/25/CONS ed i relativi allegati.

Giustizia amministrativa202603717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCOM che dispone l'oscuramento di un sito internet e atti del procedimento sanzionatorio presupposto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la delibera AGCOM di oscuramento del sito www.giochipremium.com, la comunicazione di avvio del procedimento, l’atto di ripresa dei termini e gli ulteriori atti connessi. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure relative al difetto di istruttoria, alla disparità di trattamento rispetto a operatori stabiliti in altri Stati membri, all’assenza di una soglia minima di rilevanza del sito ai fini dell’intervento dell’Autorità e all’illegittimità della misura rispetto ai poteri attribuiti dall’art. 13-bis del decreto Caivano. La ricorrente richiamava inoltre precedenti cautelari e di merito relativi a operatori esteri.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In via sommaria, ha ritenuto non ravvisabile il difetto di istruttoria, poiché l’AGCOM aveva accertato la mancata predisposizione di efficaci sistemi di verifica dell’età, circostanza ritenuta sufficiente a fondare l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 13-bis del decreto Caivano. Ha qualificato l’oscuramento come legittima esplicazione dei poteri dell’Autorità a tutela del superiore interesse del minore nell’ecosistema digitale, caratterizzato da rischi di esposizione a contenuti inappropriati. Ha escluso l’applicabilità dei precedenti invocati, riguardanti operatori stabiliti in altri Stati membri, e la disparità di trattamento, rilevando che la ricorrente, quale operatore nazionale, è soggetta all’ordinaria vigilanza dell’AGCOM. Ha inoltre ritenuto non necessaria una soglia minima di rilevanza del sito, essendo sufficiente la potenziale accessibilità dei contenuti da parte di minori. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare e il relativo esame da parte del giudice amministrativo.

  • art. 1, comma 31, l. 249/1997

    È richiamato quale base normativa della delibera AGCOM impugnata.

  • art. 13-bis, commi 2, 3 e 4, l. 159/2023

    È individuato quale fondamento dei poteri esercitati dall’AGCOM per intervenire nei confronti dell’operatore che non abbia predisposto efficaci sistemi di verifica dell’età; la potenziale accessibilità dei contenuti da parte di minori è sufficiente, senza necessità di una soglia minima di rilevanza del sito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’accertamento dell’assenza di efficaci sistemi di verifica dell’età può integrare, in via sommaria, un presupposto sufficiente per l’esercizio dei poteri di oscuramento attribuiti all’autorità competente a tutela dei minori nell’ecosistema digitale.
  • La tutela del superiore interesse del minore rispetto all’esposizione a contenuti digitali inappropriati può giustificare l’oscuramento di un sito quando ricorrano i presupposti normativi del potere, anche senza una soglia minima di rilevanza o diffusione del sito, essendo sufficiente la potenziale accessibilità dei contenuti da parte di minori.
  • La diversità di disciplina e di vigilanza applicabile agli operatori nazionali e agli operatori stabiliti in altri Stati membri può escludere, in sede cautelare, la configurabilità della disparità di trattamento tra le due categorie.
  • Precedenti cautelari o di merito riferiti a operatori stabiliti in altri Stati membri non sono automaticamente estensibili a un operatore nazionale soggetto all’ordinaria vigilanza dell’autorità amministrativa italiana.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Tutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzione

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