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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24576/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.). Ha contestato l'attendibilità del teste HASSANIN e delle videoriprese, ha richiamato dichiarazioni di altri testi in contrasto, l'assenza di riprese che documentino la presenza dell'imputato nella stanza da cui fu sottratto il computer, e ha sottolineato che il Pubblico Ministero nel primo grado aveva chiesto l'assoluzione e il G.i.p. non aveva fondato la misura cautelare sull'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze reiterassero argomentazioni già disattese dalla corte territoriale e che il motivo fosse generico e assertivo quanto al presunto travisamento della prova, mancando la specificazione di un dato probatorio decisivo travisato o omesso. Ha inoltre affermato che la statuizione del G.i.p. sulle misure cautelari non vincola il giudice del merito. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 1, cod. pen.

    Applicato dalla Corte di appello per aumentare la pena in relazione al medesimo disegno criminoso rispetto a reati già giudicati.

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i limiti formali del ricorso in cassazione (riassunzione e formulazione del motivo nei limiti consentiti).

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme relative ai motivi di impugnazione in cassazione (tra cui illogicità/contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova), indicate come categoria di doglianze mosse dal ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Utilizzato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per la manifesta inammissibilità del ricorso, ritenuta con profili di colpa.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un riesame libero del merito: le critiche alla valutazione delle prove devono indicare in modo specifico l'elemento probatorio travisato o omesso e dimostrare la sua decisività.
  • Le affermazioni generiche e assertive sul 'travisamento della prova' sono inammissibili; il ricorrente deve mostrare con precisione dove il giudice di merito ha utilizzato informazioni inesistenti o ha omesso una prova decisiva.
  • La decisione del G.i.p. sulle misure cautelari non vincola il giudice di merito e non impedisce che quest'ultimo formi autonomo convincimento sulla responsabilità penale.
  • La valutazione di attendibilità dei testimoni e l'apprezzamento di videoriprese o di altri elementi di prova spettano al giudice di merito e possono essere sindacati in Cassazione solo nei limiti molto ristretti del vizio di motivazione o del travisamento specificamente dimostrato.
  • Se il ricorso è manifestamente inammissibile per genericità e assenza di specificità, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e infliggere la sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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