Cassazione Penale, Sentenza n. 24576/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.). Ha contestato l'attendibilità del teste HASSANIN e delle videoriprese, ha richiamato dichiarazioni di altri testi in contrasto, l'assenza di riprese che documentino la presenza dell'imputato nella stanza da cui fu sottratto il computer, e ha sottolineato che il Pubblico Ministero nel primo grado aveva chiesto l'assoluzione e il G.i.p. non aveva fondato la misura cautelare sull'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze reiterassero argomentazioni già disattese dalla corte territoriale e che il motivo fosse generico e assertivo quanto al presunto travisamento della prova, mancando la specificazione di un dato probatorio decisivo travisato o omesso. Ha inoltre affermato che la statuizione del G.i.p. sulle misure cautelari non vincola il giudice del merito. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 1, cod. pen.
Applicato dalla Corte di appello per aumentare la pena in relazione al medesimo disegno criminoso rispetto a reati già giudicati.
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti formali del ricorso in cassazione (riassunzione e formulazione del motivo nei limiti consentiti).
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme relative ai motivi di impugnazione in cassazione (tra cui illogicità/contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova), indicate come categoria di doglianze mosse dal ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Utilizzato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per la manifesta inammissibilità del ricorso, ritenuta con profili di colpa.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un riesame libero del merito: le critiche alla valutazione delle prove devono indicare in modo specifico l'elemento probatorio travisato o omesso e dimostrare la sua decisività.
- Le affermazioni generiche e assertive sul 'travisamento della prova' sono inammissibili; il ricorrente deve mostrare con precisione dove il giudice di merito ha utilizzato informazioni inesistenti o ha omesso una prova decisiva.
- La decisione del G.i.p. sulle misure cautelari non vincola il giudice di merito e non impedisce che quest'ultimo formi autonomo convincimento sulla responsabilità penale.
- La valutazione di attendibilità dei testimoni e l'apprezzamento di videoriprese o di altri elementi di prova spettano al giudice di merito e possono essere sindacati in Cassazione solo nei limiti molto ristretti del vizio di motivazione o del travisamento specificamente dimostrato.
- Se il ricorso è manifestamente inammissibile per genericità e assenza di specificità, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e infliggere la sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
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