Sentenza n. 1989/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. L'Amministrazione ha prospettato la cessazione della materia del contendere e tale prospettazione non è stata specificamente contestata dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento dell'Amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione; il ricorso è stato dichiarato privo di ulteriore oggetto perché, nelle more, l'Amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., senza che ciò comporti il rilascio del provvedimento finale richiesto.
- Quando l'Amministrazione si attiva in tempi ragionevoli dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio e il ritardo antecedente non risulta particolarmente esteso, il giudice può compensare le spese di lite, fermo restando il diritto del ricorrente alla restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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