Sentenza n. 1491/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione VI) n. 2296 del 14 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all’appello, espressamente accettata dal Comune, e ha dichiarato estinto il giudizio. Non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità del rigetto del condono edilizio né ha confermato o riformato nel merito la sentenza del TAR. Le spese del grado di appello sono state compensate, in considerazione dell’esito complessivo della controversia e della mancata opposizione dell’amministrazione.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto il ricorso contro il rigetto di un’istanza di condono edilizio
Esito
La controversia
Il giudizio di primo grado riguardava il provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di condono edilizio presentata nel 2003. Il ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, dell’art. 32, comma 27, della l. n. 326/2003 e dell’art. 39 della l. n. 308/2004, nonché eccesso di potere, violazione del giusto procedimento e del contraddittorio, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti per il diniego. Il TAR aveva respinto il ricorso. L’erede dell’originario ricorrente ha proposto appello deducendo error in judicando e in procedendo, violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni, omesso esame di punti decisivi, violazione del principio della domanda, travisamento dei presupposti, violazione del contraddittorio e del giusto procedimento. Successivamente l’appellante ha dichiarato di rinunciare all’appello; il Comune ha accettato la rinuncia e non si è opposto alla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria, senza incidere sulla definizione sostanziale della controversia.
art. 32, comma 27, l. n. 326/2003
Indicato tra le disposizioni la cui violazione era stata dedotta con riferimento ai presupposti del condono edilizio; la questione non è stata esaminata per effetto dell’estinzione del giudizio.
artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990
Richiamati dall’appellante in relazione alle garanzie partecipative e al contraddittorio procedimentale; il Consiglio di Stato non ne ha valutato l’applicazione concreta.
art. 1, comma 39, l. n. 308/2004
Richiamato nei motivi dell’appello in relazione alla disciplina del condono; la questione è rimasta assorbita dalla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia all’appello, quando è accettata dalla parte costituita o comunque non vi è opposizione nei casi previsti, determina la dichiarazione di estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio d’appello per rinuncia, il giudice non decide nel merito sulla legittimità dell’atto amministrativo originariamente impugnato né sulla correttezza della sentenza di primo grado.
- La compensazione delle spese del grado d’appello può essere disposta quando ricorrono giusti motivi, anche in considerazione della non opposizione dell’amministrazione alla richiesta di compensazione.
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