Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 990/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 9 novembre 2023, n. 580

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, che riconosceva in suo favore una somma a credito nei confronti dell’Amministrazione. Nel corso del giudizio, prima della camera di consiglio, il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento della somma dovuta e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria oggetto del giudizio di ottemperanza era stata integralmente soddisfatta dall’Amministrazione. Applicando il criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto a carico del Ministero la metà delle spese di lite, in considerazione del fatto che il pagamento era intervenuto in pendenza del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge se dovuti, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. La restante metà delle spese è stata dichiarata non ripetibile, anche in ragione della mancata costituzione del Ministero.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • In caso di soddisfazione della pretesa durante il giudizio di ottemperanza, la regolazione delle spese può avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito.
  • Se l’amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, tale circostanza può giustificare la condanna dell’amministrazione alla rifusione, almeno parziale, delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.