Ordinanza n. 1709/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00214/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia n. 214/2026, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della rivendita n. 4 e improcedibile, comunque respingendolo nel merito, quello della rivendita n. 13, contro l’istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio presso un bar situato all’interno di una stazione di servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Puglia. A sostegno della domanda cautelare hanno dedotto la superficialità della motivazione della sentenza, contestato l’addebito delle spese di verificazione, affermato che la rivendita speciale avrebbe alterato l’assetto della vendita dei tabacchi nel Comune, determinando una concentrazione di punti vendita, e sostenuto che la sua operatività avrebbe provocato uno sviamento di clientela a danno delle tabaccherie esistenti. Hanno inoltre prospettato che, anche in caso di accoglimento dell’appello, la controinteressata avrebbe potuto continuare a vendere i generi di monopolio mediante il rilascio di un patentino.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ai sensi dell’art. 98, comma 1, c.p.a., la sospensione della sentenza appellata richiede la possibilità che dalla sua esecuzione derivi un pregiudizio grave e irreparabile. Gli argomenti dedotti non hanno dimostrato tale requisito: le censure sulla motivazione della sentenza e sulle spese di verificazione non sono risultate idonee a comprovare un danno cautelare; l’esborso per il verificatore costituisce un pregiudizio meramente economico, ristorabile in caso di esito favorevole dell’appello; lo sviamento di clientela e gli ulteriori effetti negativi sulla posizione degli appellanti non sono stati sufficientemente documentati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
la concessione della misura cautelare presuppone che dall’esecuzione della sentenza impugnata «possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile»
La sospensione cautelare della sentenza appellata richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; il mero danno economico risarcibile e il danno non adeguatamente documentato non soddisfano tale requisito.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello, la sospensione cautelare della sentenza impugnata può essere concessa solo quando l’esecuzione della decisione sia suscettibile di arrecare un pregiudizio grave e irreparabile, da allegare e dimostrare in concreto.
- L’esborso economico derivante dal pagamento delle spese di verificazione, ove ristorabile in caso di esito favorevole dell’appello, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile ai fini dell’art. 98 c.p.a.
- Il dedotto sviamento di clientela non è sufficiente a fondare la tutela cautelare se non è accompagnato da adeguata documentazione dell’effettivo impatto negativo sulla posizione dell’appellante.
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