Sentenza n. 689/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento adottato dal Comandante Provinciale di Torino in data -OMISSIS- - SP di prot., notificato in data 6.7.2022, con il quale veniva rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare di corpo della “consegna di gg 3 (tre)”, irrogatagli dal Comandante della Compagnia di Venaria Reale – Legione Carabinieri “ Piemonte e Valle d'Aosta”, in data -OMISSIS- di prot., nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui il provvedimento (impugnato con ricorso gerarchico), adottato dal Comandante della Compagnia di Venaria Reale – Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d'Aosta”, in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di corpo della consegna per tre giorni, nonché la sanzione disciplinare presupposta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico e la sanzione disciplinare di corpo irrogata per il contenuto di una nota presentata nell’ambito del procedimento relativo a una sua istanza di trasferimento. L’Amministrazione aveva ritenuto che il militare avesse utilizzato argomentazioni irrilevanti e formulato dichiarazioni inopportune nei confronti del comandante della stazione, con lesione della dignità del grado, violazione dei doveri di dipendenza gerarchica e manifestazione di scarso spirito di corpo, senso di responsabilità e contegno. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 1370 d.lgs. 66/2010, della direttiva ministeriale sulle procedure disciplinari e degli artt. 713, 715, 717, 719 e 732 d.P.R. 90/2010, nonché carenza di istruttoria, per genericità della contestazione degli addebiti e mancata precisazione del collegamento tra la condotta e le norme disciplinari richiamate. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 1346, 1352 e 1398 d.lgs. 66/2010, sostenendo che il provvedimento sanzionatorio non individuasse la disposizione violata e non descrivesse fatti precisamente sussumibili in una fattispecie disciplinare. Il terzo motivo denunciava eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento, illogicità e irragionevolezza, assumendo che la sanzione fosse fondata su supposizioni e pregiudizi personali e su un’istruttoria inesistente, senza considerare gli episodi segnalati dal militare e le difficoltà nei rapporti con il comandante della stazione. Il quarto motivo deduceva la violazione dell’art. 1355, comma 2, d.lgs. 66/2010 e la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta, anche in relazione ai precedenti di servizio, al grado, all’età e all’anzianità del militare.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Quanto alla contestazione degli addebiti, ha ritenuto rispettato l’art. 1370 d.lgs. 66/2010 perché la comunicazione di avvio indicava la condotta riferita al documento presentato dal militare, evidenziava le imprecisioni e lacune nella ricostruzione degli episodi e richiamava le possibili disposizioni violate. Quanto alla motivazione della sanzione, ha ritenuto che il provvedimento descrivesse in modo chiaro e puntuale le criticità riscontrate nella nota e che l’individuazione delle norme violate, pur non ripetuta in chiusura, risultasse implicitamente dalle contestazioni relative alla dipendenza gerarchica, allo spirito di corpo, al senso di responsabilità e al contegno, riconducibili agli artt. 715, 717, 719 e 732, comma 5, d.P.R. 90/2010. Ha escluso il difetto di istruttoria, rilevando che l’Amministrazione aveva esaminato le segnalazioni del militare, le testimonianze, i memoriali di servizio, i turni, le licenze, le modalità di impiego e le ragioni dell’assegnazione a servizi interni, verificando la fondatezza degli episodi dedotti. In materia di proporzionalità, ha affermato che la valutazione della rilevanza disciplinare e la graduazione della sanzione rientrano nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento o contraddittorietà. Nel caso concreto non ha ravvisato tali vizi: la sanzione era sorretta da motivazione congrua e ragionevole, risultava considerata la precedente attività del militare e la consegna era stata applicata per tre giorni, quindi non nella misura massima di sette giorni. Il ricorso è stato definitivamente respinto; le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1370 d.lgs. 66/2010
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.
La contestazione è sufficiente quando individua la condotta specifica addebitata e le possibili disposizioni violate, consentendo al militare di comprendere l’accusa e difendersi.
art. 1398, comma 6, d.lgs. 66/2010
La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
La motivazione è legittima se descrive chiaramente i fatti e consente di individuare, anche implicitamente attraverso la qualificazione della condotta, le disposizioni disciplinari violate.
art. 1355, comma 2, d.lgs. 66/2010
Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.
La graduazione della sanzione deve considerare gli elementi soggettivi e i precedenti del militare; il controllo giudiziale resta limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento o contraddittorietà.
art. 1358 d.lgs. 66/2010
Individua le sanzioni disciplinari di corpo, tra cui la consegna, consistente nella privazione della libera uscita fino a sette giorni consecutivi.
art. 713, comma 3, d.P.R. 90/2010
È richiamato quale possibile parametro dei doveri attinenti al grado del militare.
art. 715 d.P.R. 90/2010
È richiamato quale parametro dei doveri di dipendenza gerarchica.
art. 717 d.P.R. 90/2010
È richiamato quale parametro del senso di responsabilità del militare.
art. 719 d.P.R. 90/2010
È richiamato quale parametro dello spirito di corpo.
art. 732, comma 5, d.P.R. 90/2010
È richiamato quale parametro del contegno del militare.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare, la contestazione degli addebiti soddisfa l’art. 1370 d.lgs. 66/2010 quando individua la condotta concreta contestata e indica le possibili disposizioni disciplinari violate, in modo da consentire all’interessato di comprendere l’accusa e presentare le proprie giustificazioni.
- Ai sensi dell’art. 1398, comma 6, d.lgs. 66/2010, la motivazione della sanzione disciplinare deve descrivere con chiarezza l’infrazione e le circostanze del fatto; l’indicazione della disposizione violata può risultare anche implicitamente dalla qualificazione della condotta e dal richiamo ai doveri disciplinari concretamente violati.
- L’istruttoria disciplinare è adeguata quando l’Amministrazione verifica le circostanze dedotte dal militare mediante l’esame degli atti di servizio, dei turni, delle licenze, delle testimonianze e delle modalità concrete di impiego, anziché fondare la sanzione su mere supposizioni o valutazioni personali.
- La valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti e la graduazione della sanzione rientrano nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione; il giudice amministrativo può sindacarle soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento o contraddittorietà.
- La mancata applicazione della sanzione disciplinare nella misura massima e la considerazione della precedente attività di servizio del militare costituiscono elementi rilevanti per escludere, in assenza di ulteriori vizi, la manifesta sproporzione della sanzione.
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