Sentenza n. 16575/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento implicito di rigetto con cui “Napoli Obiettivo Valore” s.r.l. ha rifiutato l’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi detenuti dalla stessa, ed in particolare la copia della ingiunzione n. 2025000234377020224333 del 30.06.2025 e la comunicazione n. 20250002536540254773282 e rispettive relate di notificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito sull’istanza di accesso del 6 maggio 2026 alla copia dell’ingiunzione di pagamento del 30 giugno 2025, della comunicazione di fermo amministrativo e delle rispettive relate di notificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario dell’ingiunzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a., il diniego tacito della società sulla richiesta di accesso. Con un unico motivo ha dedotto la sussistenza dei presupposti per ottenere l’esibizione e copia dei documenti, in ragione di un interesse diretto, concreto e attuale alla loro conoscenza, funzionale alla tutela della propria situazione giuridica nelle sedi competenti. Ha precisato di essere destinatario della comunicazione di fermo e di dover poter contestare l’ingiunzione e il conseguente fermo del veicolo in caso di mancato pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto l’interesse diretto perché il richiedente era destinatario della comunicazione di fermo amministrativo, e dunque titolare di una posizione differenziata rispetto alla generalità dei cittadini; concreto, perché l’accesso era funzionale all’esercizio del diritto di difesa in vista del giudizio volto a caducare la comunicazione; attuale, perché necessario per opporsi all’ingiunzione e al conseguente fermo del veicolo. Ha quindi ordinato alla società di ostendere i documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La resistente, non costituita, è stata condannata alle spese, liquidate in euro 250,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Come ripetutamente precisato da questa Sezione (ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II-bis, n. 13552/2025), l’interesse idoneo a fondare l’accoglimento del ricorso ex artt. 22 e ss. L. 241/90 deve essere: a) diretto, cioè correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, dovendosi con ciò escludere una legittimazione generale, indifferenziata e non qualificata, che darebbe la stura a una sorta di azione popolare; b) concreto, e quindi specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati e informazioni rilevanti e anche solo potenzialmente utili nella vita di relazione; c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva a incidere, anche in termini di concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita.
L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale: deve riferirsi alla sfera personale del richiedente, perseguire una finalità conoscitiva specifica e non meramente eventuale, ed essere potenzialmente idoneo a incidere su una situazione o su un bene della vita. Nel caso concreto tali requisiti ricorrevano perché il richiedente era destinatario degli atti e necessitava dei documenti per tutelarsi.
art. 116 c.p.a.
Con atto di gravame ritualmente proposto ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e 116 c.p.a., il ricorrente avversava il diniego tacito serbato da “Napoli Obiettivo Valore” avverso la propria richiesta di accesso agli atti inviata il 6 maggio 2026 ed avente ad oggetto la copia dell’ingiunzione n. 2025000234377020224333 del 30 giugno 2025 e della comunicazione n. 20250002536540254773282 e delle rispettive relate di notificazione, deducendo, con un unico motivo di gravame, la sussistenza di tutte le condizioni normativamente previste per l’esibizione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti e, in particolare, il proprio interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza delle informazioni ivi contenute per la tutela, nelle opportune sedi, della propria situazione giuridica soggettiva.
Il diniego tacito di accesso documentale è impugnabile con il rito previsto dall’art. 116 c.p.a.; la decisione lo applica alla controversia avente a oggetto l’istanza di ostensione rivolta alla società detentrice dei documenti.
Massime di principio
- L’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale: diretto quando è collegato alla sfera personale del richiedente; concreto quando è specificamente orientato ad acquisire informazioni rilevanti o potenzialmente utili; attuale quando l’esigenza conoscitiva non è meramente eventuale e può incidere sulla tutela di una situazione giuridica o di un bene della vita.
- Il destinatario di una comunicazione che produce effetti pregiudizievoli nella propria sfera giuridica vanta un interesse differenziato all’accesso degli atti presupposti e delle relative notifiche, quando la conoscenza è funzionale all’esercizio del diritto di difesa e alla contestazione dell’atto.
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