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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27447/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla parte civile Roberto Cota avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva confermato l'assoluzione di Ferruccio Sansa per il delitto previsto dall'art. 595 c.p. (diffamazione) e norma richiamata (13 I. 47/1948) in relazione a dichiarazioni rese nel corso della trasmissione radiofonica del 3 gennaio 2017. I due motivi dedotti: (1) violazione dell'art. 51 c.p. e vizio di motivazione, perché la scriminante del diritto di critica sarebbe stata applicata in modo erroneo e oltre i suoi limiti, atteso che l'attività professionale di Cota non sarebbe riconducibile alla sua precedente attività politica; (2) violazione degli artt. 542 e 427 c.p.p. e vizio di motivazione, per mancata o insufficiente motivazione della decisione sulla condanna alle spese in favore dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello secondo cui le affermazioni di Sansa erano prevalentemente giudicative (opinione/critica) in tema di interesse pubblico (rapporti tra politica, gestori di apparecchi per scommesse e criminalità organizzata), espresse con linguaggio conforme ai limiti della correttezza; pertanto mancava l'antigiuridicità richiesta per la condanna per diffamazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sulla decisione delle spese, ritenendo non sindacabile in questa sede la valutazione del giudice di merito circa l'assenza di giusti motivi per la compensazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal resistente, liquidate in Euro 3.700,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 51 cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 51 come esimente applicabile al diritto di critica politica: quando le affermazioni sono valutative, riguardano un tema di interesse pubblico e sono espresse nei limiti della correttezza e dignità, manca l'antigiuridicità.

  • art. 595 cod. pen.

    Norma penale sulla diffamazione: la condanna non può essere pronunciata se manca l'antigiuridicità della condotta; nel caso le espressioni erano qualificabili come opinioni critiche e quindi non integravano il reato.

  • Legge 13 gennaio 1948 n. 47

    Richiamata nel capo di imputazione insieme all'art. 595 c.p.; tuttavia la pronuncia si è concentrata sull'esimente del diritto di critica e sulla natura prevalentemente valutativa delle affermazioni.

  • art. 542 cod. proc. pen.

    Regola la pronuncia sulle spese di lite in caso di soccombenza della parte civile nel giudizio penale; la Corte territoriale ha motivato (anche implicitamente) la decisione di non compensare le spese e la Cassazione non ha ritenuto sindacabile quella valutazione in questa sede.

  • art. 427 cod. proc. pen.

    Riguarda la determinazione e liquidazione delle spese di giudizio; la Corte ha ritenuto infondata la censura per omissione di motivazione sulla condanna alle spese.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 5941 del 05/04/2000; Sez. 5, n. 11211 del 24/11/1993; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010)

    Principi consolidati che distinguono il diritto di cronaca dalla critica: la critica è espressione di giudizio e non deve essere rigorosamente oggettiva; i limiti dell'esimente sono la rilevanza sociale dell'argomento e la correttezza del linguaggio, non potendo degenerare in gratuiti attacchi personali.

Massime di principio

  • La 'critica politica' può escludere la offensività penale quando si tratta di espressioni prevalentemente valutative su questioni di interesse pubblico, purché espresse nei limiti della correttezza e della dignità.
  • Per essere penalmente rilevante, una dichiarazione deve contenere un'affermazione di fatto falsa e dannosa o eccedere chiaramente i limiti della critica: semplice opinione o giudizio, anche duro, può essere protetto.
  • Se il giudice di merito qualifica il discorso come prevalentemente valutativo e verifica il rispetto dei canoni della rilevanza sociale e della correttezza formale, la valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo vizio di diritto o manifesta illogicità.
  • Le decisioni sul rimborso o compensazione delle spese di lite sono valutazioni di merito che la Cassazione sindaca in modo limitato; il ricorrente deve provare omissioni gravi o difetti di motivazione per ottenere l'annullamento.
  • Chi intende agire per diffamazione contro espressioni di critica politica dovrebbe dimostrare che le dichiarazioni contengono affermazioni di fatto false o costituiscono attacchi gratuiti e lesivi della dignità, e non semplici opinioni sull'opportunità o moralità dei comportamenti.

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