Sentenza n. 146/2026 - Bari, Sezione 3
per l'ottemperanza ALLA SENTENZA n. 7907/2024 DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE, SEZ. SESTA (n. 08397/2023 REG.RIC.), emessa il 26/9/2024 che conferma la sentenza n. 1137/2023 del TAR PUGLIA – Bari (Sezione Terza) emessa il 21/06/2023 (n. 1131/2022 REG. RIC.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7907/2024, con mantenimento del blocco e della compensazione di contributi agricoli successivi in forza di un titolo di recupero definitivamente annullato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario contributi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7907/2024, che aveva respinto l'appello di AGEA e confermato la sentenza del TAR Puglia n. 1137/2023. La sentenza passata in giudicato aveva annullato il provvedimento AGEA del 18 luglio 2022 e la contestuale intimazione di pagamento, accertando l'insussistenza di un debito di euro 64.017,24 relativo alle campagne agricole 2013-2019. Nonostante le reiterate diffide, da ultimo quella del 20 febbraio 2025, AGEA non aveva integralmente eseguito il giudicato: aveva omesso di sbloccare le erogazioni spettanti e aveva continuato a trattenere complessivamente euro 21.506,54 sulle domande presentate dal 2020 in poi, utilizzando come titolo di recupero l'atto ormai definitivamente annullato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 112 c.p.a., ritenendo che il giudicato di annullamento produca effetti conformativi e ripristinatori ex tunc. Tali effetti impongono all'amministrazione di rimuovere ogni pregiudizio derivante dall'atto annullato, compresi i blocchi e le compensazioni effettuati sui contributi successivi, privi di una causa giustificativa dopo l'annullamento definitivo del titolo di recupero. AGEA è stata ordinata a dare esecuzione integrale al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, pagando al ricorrente euro 21.506,54, salva la verifica contabile degli ulteriori importi maturati medio tempore, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il capo del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con facoltà di delega a un dirigente del Dipartimento, da esercitare nei successivi 90 giorni a spese dell'amministrazione inadempiente. AGEA è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; le spese sono state compensate tra il ricorrente e la Regione Puglia.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'azione di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione integrale del giudicato; nel caso concreto il giudice ha ordinato all'amministrazione di rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell'atto annullato e di corrispondere le somme trattenute.
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha adottato l'ordine di esecuzione e ha nominato il commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Il giudicato di annullamento produce effetti conformativi e ripristinatori ex tunc, imponendo all'amministrazione di eliminare ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'atto annullato.
- L'annullamento definitivo di un titolo di recupero priva di causa giustificativa i blocchi e le compensazioni operate dall'amministrazione su erogazioni successive quando tali misure si fondano esclusivamente sul titolo annullato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare il pagamento delle somme indebitamente trattenute, oltre agli interessi legali decorrenti dalle singole scadenze, salva la verifica contabile degli ulteriori importi maturati.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva entro un termine prestabilito e a spese dell'amministrazione inadempiente.
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