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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25091/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia traeva origine da un contratto di locazione tra le parti. La conduttrice aveva convenuto in giudizio la locatrice per ottenere: (i) la declaratoria di non debenza di somme richieste a titolo di canone ai sensi dell’art. 9 del contratto; (ii) la declaratoria di illegittimità dell’art. 5 del medesimo contratto, che poneva a suo carico l’allestimento degli immobili locati e la messa a norma degli impianti. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’appello principale e, solo quanto alle spese, aveva parzialmente accolto l’appello incidentale della locatrice. La società conduttrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, dichiarando che la controversia era stata definita in via transattiva. La controparte ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il processo di cassazione ai sensi dell’art. 391, primo comma, c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, in ragione dell’accettazione della rinuncia. Ha inoltre precisato che l’estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo al raddoppio del contributo unificato per l’impugnazione non vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione, nella specie depositata ritualmente dalla parte ricorrente.

  • art. 391, primo comma, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte intimata/controricorrente, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese, salvo diverso assetto processuale ricavabile dagli atti.
  • L’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
  • Quando la lite sia definita in via transattiva e la rinuncia al ricorso sia accettata, la Corte si limita a dichiarare estinto il processo senza esaminare i motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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