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Sentenza

Sentenza n. 154/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pescara n. 425/2025, depositata e resa pubblica il 09.07.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1315/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16.09.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19.01.2025.

Giustizia amministrativa202600028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza del Tribunale di Pescara n. 425/2025, avente ad oggetto la corresponsione di somme alla ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria di sentenza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 425/2025, passata in giudicato, con la quale le erano state riconosciute somme da corrispondere a cura dell'amministrazione. Nel corso del giudizio, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha riferito che il Ministero aveva integralmente eseguito la sentenza, accreditando il 12 gennaio 2026 sul borsellino elettronico della ricorrente le somme spettanti. L'amministrazione ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'interesse originariamente leso era stato integralmente soddisfatto e che era venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché il soddisfacimento della pretesa economica della ricorrente era intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato, in definitiva, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale dedotto in giudizio, facendo venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione della sentenza durante il processo, con pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione adempie alla pronuncia dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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