Cassazione Penale, Ordinanza n. 30735/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze sono manifestamente infondate e sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione in fatto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Dispone inoltre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente per ragioni di riservatezza.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati definiti da sei sentenze richiamate nell'istanza. Deduce, in sostanza, un vizio di motivazione e sostiene che i diversi fatti dovessero essere unificati sotto il vincolo della continuazione. Invoca anche il proprio stato di tossicodipendenza come indice sintomatico di un programma criminoso unitario. La Corte rileva però che le censure sono manifestamente infondate perché si pongono in contrasto con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per l'individuazione della volizione unitaria e, soprattutto, mirano a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Il provvedimento impugnato aveva infatti motivato in modo puntuale e lineare che i reati erano eterogenei, commessi a notevole distanza temporale, in luoghi e contesti diversi; inoltre, la documentazione difensiva attestava solo un percorso terapeutico per l'affrancamento dall'alcol, non una comprovata tossicodipendenza all'epoca dei fatti, sicché tale allegazione non poteva valere come indice del medesimo disegno criminoso.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura che prospetti solo un diverso apprezzamento dei fatti o delle risultanze probatorie è inammissibile, perché la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La continuazione richiede la verifica di indici concreti idonei a desumere una volizione unitaria; tra tali indici rilevano la omogeneità dei reati, la contiguità temporale e la riconducibilità a un medesimo contesto fattuale, mentre l'eterogeneità delle condotte, la loro distanza cronologica e la diversità dei contesti ostano al riconoscimento del medesimo disegno criminoso.
- Un allegato stato di dipendenza personale può assumere rilievo quale indice sintomatico del programma criminoso solo se risulti effettivamente comprovato e riferibile all'epoca dei fatti; una documentazione che attesti soltanto un percorso terapeutico per altra forma di dipendenza non è sufficiente.
- Quando il provvedimento impugnato dia conto in modo puntuale, coerente e logicamente lineare delle ragioni per escludere la continuazione, il ricorso che si limiti a contestare tale apprezzamento senza evidenziare un reale vizio di motivazione è destinato all'inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30549/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30551/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30552/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30554/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30555/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30556/2026 del 11/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →