Cassazione Civile, Sentenza n. 5529/2020 del 28/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
Il Ministero della Giustizia aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della L. n. 89/2001 contro il decreto della Corte d’Appello di Roma che aveva riconosciuto a più richiedenti complessivamente 91.000 euro per l’irragionevole durata di una controversia civile, svoltasi in primo grado davanti al Tribunale di Benevento e definita con sentenza del 18 febbraio 2005, e in appello davanti alla Corte d’Appello di Napoli, conclusa con sentenza del 7 novembre 2012. La Corte d’Appello di Roma, con decreto depositato l’11 aprile 2017, accolse in parte l’opposizione, revocò il decreto monitorio, dichiarò inammissibile la domanda proposta in proprio da uno dei ricorrenti e rideterminò gli indennizzi: 3.000 euro a un richiedente, 2.000 euro a un altro e 5.000 euro ciascuno agli altri. Nel determinare la durata rilevante, il giudice di merito considerò complessivamente undici anni, sottraendo dai diciotto anni di durata complessiva cinque anni di durata ragionevole, un anno di stasi tra i gradi e un anno per rinvii istruttori ritenuti ininfluenti e per il tentativo di conciliazione non riuscito. I ricorrenti impugnarono il decreto con sei motivi: 1) violazione dell’art. 75 c.p.c., sostenendo che il soggetto la cui domanda era stata dichiarata inammissibile aveva agito quale amministratore del condominio, parte del processo presupposto; 2) omesso esame del fatto che egli aveva speso tale qualità nel ricorso introduttivo; 3) violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., perché la Corte d’Appello avrebbe limitato l’indennizzo di un richiedente al primo grado e quello del successore intervenuto al solo appello, senza previo contraddittorio e oltre i limiti delle domande; 4) violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU e dell’art. 2 della L. n. 89/2001, sostenendo che la cessione dell’immobile non avesse fatto venir meno l’interesse e la legittimazione dell’alienante per il periodo successivo, essendo rimasto parte del processo d’appello; 5) contestazione della detrazione di un anno di stasi tra i gradi e di un ulteriore anno per rinvii richiesti o accettati dalle parti; 6) contestazione della quantificazione dell’indennizzo, fissato in 500 euro per ciascun anno rilevante, anziché secondo i parametri annui più elevati invocati dai ricorrenti, e della motivazione circa il modesto patema d’animo e la posta in gioco.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato improcedibili il primo e il secondo motivo limitatamente al ricorrente che aveva agito quale amministratore del condominio, perché la procura speciale non era stata depositata entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.; il successivo deposito, avvenuto il 15 novembre 2019, era tardivo. Ha accolto il terzo e il quarto motivo: poiché il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso non estingue la posizione processuale dell’alienante, il processo prosegue tra le parti originarie e l’intervento del successore non è sostitutivo; ciascuno dei due può chiedere l’equa riparazione in relazione al periodo della propria partecipazione al giudizio presupposto. Essendo accertato che l’alienante aveva partecipato anche al secondo grado, gli spettava l’indennizzo anche per tale fase; il giudice di rinvio dovrà verificare la durata irragionevole distinguendo la durata della partecipazione dell’alienante da quella del successore intervenuto. Il quinto motivo è stato rigettato: la valutazione dei rinvii richiesti, accettati o non contestati è rimessa al giudice di merito e il periodo tra la decorrenza del termine per impugnare e la proposizione dell’impugnazione, nel quale nessun giudice tratta il processo, non è imputabile all’amministrazione della giustizia. Anche il sesto motivo è stato rigettato: la Corte d’Appello aveva applicato l’art. 2-bis della L. n. 89/2001, applicabile ai ricorsi di equa riparazione iniziati il 9 luglio 2014, e i ricorrenti non avevano allegato in modo sufficiente fatti rilevanti e concreti elementi di analogia con casi europei per dimostrare l’irragionevolezza della liquidazione. La Corte ha cassato il decreto nei limiti dei motivi accolti e rinviato alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.
Questa Corte ha invero già chiarito che detta norma, nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l’inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento.
La procura speciale conferita con atto separato deve essere depositata entro venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso per cassazione; il deposito tardivo comporta l’improcedibilità.
art. 111 c.p.c.
Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall’art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l’alienante mantiene la sua legittimazione attiva (“ad causam”), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo art. 111 c.p.c., comma 3, del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma.
Il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso non sostituisce l’alienante nel processo, che prosegue tra le parti originarie; l’intervento del successore attribuisce a quest’ultimo una legittimazione autonoma e distinta.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
Ne discende che, ai fini della domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, ciascuno di loro non potrà che riferire la pretesa indennitaria per violazione del termine ragionevole del processo alla diversa durata della rispettiva presenza nel giudizio presupposto.
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, alienante e successore possono far valere la pretesa di equa riparazione in rapporto alla durata della rispettiva partecipazione al processo presupposto.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-quater
La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quater, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, – secondo cui, ai fini del computo del termine ragionevole di durata, “non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa” – pur se destinato ad essere applicato ai giudizi introdotti successivamente all’11 settembre 2012, esprime un chiaro elemento interpretativo della “ratio” della legge sull’equa riparazione, da ritenersi operante, in assenza di una previsione legislativa di segno contrario, anche per i processi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore;
La regola che esclude dal computo il tempo di sospensione e quello tra l’inizio del termine per impugnare e la proposizione dell’impugnazione esprime la ratio della disciplina dell’equa riparazione ed è utilizzabile come criterio interpretativo anche per processi anteriori all’entrata in vigore della disposizione.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis
Il giudice di merito ha applicato i criteri di determinazione dell’indenizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis che trovava applicazione nella fattispecie in quanto il giudizio di equa riparazione era iniziato il 9 luglio 2014.
I criteri di quantificazione dell’indennizzo previsti dall’art. 2-bis si applicano al procedimento di equa riparazione iniziato il 9 luglio 2014.
art. 2-bis, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89
Le disposizioni in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 (nella specie, l’art. 2 bis, comma 3, aggiunto alla L. 24 marzo 2001, n. 89, sulla misura massima dell’indennizzo), non hanno natura di interpretazione autentica nè efficacia retroattiva, ma si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
La disposizione che stabilisce la misura massima dell’indennizzo non è di interpretazione autentica e non opera retroattivamente; si applica ai ricorsi depositati a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.
art. 6, par. 1, CEDU
In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dare conto.
Per liquidare il danno non patrimoniale da irragionevole durata, il giudice nazionale deve in linea di principio seguire i parametri della Corte EDU per casi simili, potendosene discostare ragionevolmente soltanto sulla base di elementi concreti riferiti alle peculiarità del caso e dandone conto.
Massime di principio
- Nel trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie. Il successore può intervenire, ma la sua legittimazione è autonoma e non sostitutiva di quella dell’alienante.
- Ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata, alienante e successore a titolo particolare devono rapportare la propria pretesa alla durata della rispettiva partecipazione al processo presupposto.
- La procura speciale conferita con atto separato per il ricorso per cassazione deve essere depositata entro il termine prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.; il deposito successivo rende improcedibile il ricorso della parte interessata.
- Nel computo della durata rilevante per l’equa riparazione non è imputabile all’amministrazione il periodo di stasi tra i gradi durante il quale nessun giudice è incaricato della trattazione, incluso il tempo per proporre impugnazione.
- La valutazione dei rinvii espressamente richiesti, accettati o non contestati dalla parte che lamenta la durata irragionevole costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- Per discostarsi dai parametri elaborati dalla Corte EDU nella liquidazione del danno non patrimoniale da irragionevole durata, il giudice deve indicare elementi concreti legati alle peculiarità della fattispecie. Chi censura in cassazione l’inadeguatezza della liquidazione deve allegare i fatti rilevanti e gli elementi concreti di analogia con i casi europei invocati.
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