Regolamento (UE) 2023/1090
Regolamento delegato (UE) 2023/1090 della Commissione del 24 gennaio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2023/1090 aggiorna il quadro UE di recepimento delle misure NAFO, modificando il regolamento (UE) 2019/833 e il regolamento delegato (UE) 2020/124. Le modifiche recepiscono gli aggiornamenti approvati dalla NAFO nella riunione annuale del settembre 2022, in particolare su limiti alle catture nelle attività di ricerca, intensità dei controlli sugli sbarchi o trasbordi di merluzzo bianco nella divisione 3M e contenuti del giornale di pesca. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica delle misure UE di conservazione ed esecuzione NAFO per alcune attività di ricerca, controlli sugli sbarchi/trasbordi e giornale di pesca.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della pesca dell’Unione che svolgono attività nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO), in particolare nelle divisioni 3M, con riferimento alle navi da ricerca, alle catture di merluzzo bianco e di gamberetti, nonché alle procedure di ispezione di sbarchi e trasbordi. Incide altresì sugli obblighi documentali previsti dal regolamento delegato (UE) 2020/124 tramite la modifica di un elemento dell’allegato. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica delle misure UE NAFO su conservazione ed esecuzione
Il regolamento delegato (UE) 2023/1090 adegua il diritto dell’Unione alle decisioni adottate dalla NAFO nella riunione annuale del settembre 2022. L’intervento normativo si inserisce nella sequenza di aggiornamenti già recepiti dal regolamento (UE) 2019/833 e dal regolamento delegato (UE) 2020/124, entrambi dedicati all’attuazione delle misure di conservazione e di esecuzione (CEM) nella zona di regolamentazione NAFO.
Contesto normativo
La Commissione richiama la partecipazione dell’Unione alla convenzione NAFO e la funzione del regolamento (UE) 2019/833, che ha trasposto nel diritto UE le CEM dell’organizzazione regionale della pesca. Il regolamento delegato (UE) 2020/124 aveva già integrato tale quadro con ulteriori misure, successivamente aggiornate da vari atti del 2020, 2021 e 2022. Le modifiche del 2023 recepiscono in particolare l’aggiornamento delle restrizioni per le navi da ricerca, delle regole di controllo sugli sbarchi o trasbordi di merluzzo bianco nella divisione 3M e degli obblighi di registrazione nel giornale di pesca.
Ambito materiale delle modifiche
L’intervento riguarda essenzialmente tre profili operativi:
- le attività di ricerca che comportano catture di merluzzo bianco o gamberetti nella divisione 3M;
- l’intensità minima delle ispezioni su sbarchi e trasbordi di merluzzo bianco nella stessa divisione;
- un aggiornamento del contenuto dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124, con modifica di un quesito del sistema di controllo/documentazione.
Limiti alle attività di ricerca nella divisione 3M
All’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/833 sono aggiunte due nuove lettere. La prima riguarda il merluzzo bianco nella divisione 3M: le catture non possono superare 15 tonnellate di catture dell’Unione in un anno civile. Se una nave da ricerca supera tale soglia, l’eccedenza è imputata al contingente dello Stato membro di bandiera; se il contingente nazionale è già esaurito, lo Stato membro non può autorizzare ulteriori attività di ricerca. Inoltre, le attività già in corso devono essere interrotte appena raggiunte le 15 tonnellate complessive di catture dell’Unione.
La seconda nuova lettera riguarda i gamberetti nella divisione 3M, con una soglia massima di 10 tonnellate di catture dell’Unione in un anno civile. Al raggiungimento di tale limite, lo Stato membro interessato deve interrompere le attività di ricerca sui gamberetti nella divisione 3M.
Controlli su sbarchi e trasbordi di merluzzo bianco
L’articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera c), viene integrato con una regola che calibra la percentuale minima di ispezioni degli sbarchi o dei trasbordi in funzione del contingente NAFO totale per il merluzzo bianco nella divisione 3M previsto dalle possibilità di pesca:
- almeno il 50% se il contingente totale è inferiore a 6.000 tonnellate;
- almeno il 25% se il contingente totale è compreso tra 6.000 e 12.000 tonnellate.
Si tratta di una misura di controllo rafforzato, direttamente collegata al livello del contingente disponibile.
Soppressioni e aggiornamenti testuali
Il regolamento sopprime l’articolo 4, paragrafo 1 bis, e l’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833. Inoltre, modifica l’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124: al punto 30, il quindicesimo quesito è sostituito da una domanda relativa all’effettuazione di una retata di prova, in conformità all’articolo 6.6, lettera b), punto iii), o all’articolo 6.10 delle CEM, con risposta da indicare in formato sì/no.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Limiti alle catture nelle attività di ricerca nella divisione 3M
Sono aggiunte all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/833 due nuove ipotesi: la cattura di merluzzo bianco nella divisione 3M oltre 15 tonnellate di catture dell’Unione in un anno civile e la cattura di gamberetti nella divisione 3M oltre 10 tonnellate di catture dell’Unione in un anno civile. Se le catture di una nave da ricerca superano 15 tonnellate di merluzzo bianco, l’eccedenza è imputata al contingente dello Stato membro di bandiera; se il contingente nazionale è esaurito, lo Stato membro non autorizza ulteriori attività di ricerca e quelle in corso devono cessare al raggiungimento della soglia. Per i gamberetti, lo Stato membro interessato interrompe le attività di ricerca al raggiungimento della soglia di 10 tonnellate.
Soppressione del paragrafo 1 bis dell’articolo 4
Viene abrogato l’articolo 4, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2019/833.
Rafforzamento dei controlli su sbarchi e trasbordi di merluzzo bianco nella divisione 3M
All’articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera c), è inserita una regola che fissa il livello minimo delle ispezioni degli sbarchi o dei trasbordi in funzione del contingente NAFO totale per il merluzzo bianco nella divisione 3M: almeno il 50% se il contingente totale è inferiore a 6.000 tonnellate; almeno il 25% se il contingente totale è compreso tra 6.000 e 12.000 tonnellate.
Soppressione di una lettera dell’articolo 27
All’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/833 è soppressa la lettera a).
Modifica dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato sostituendo, al punto 30, il quindicesimo quesito con la formulazione relativa all’effettuazione di una retata di prova in conformità all’articolo 6.6, lettera b), punto iii), o all’articolo 6.10 delle CEM, con risposta sì/no.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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