Regolamento (UE) 2023/197
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/197 della Commissione del 24 gennaio 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Steirisches Kürbiskernöl» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Steirisches Kürbiskernöl". La Commissione ha esaminato la domanda dell’Austria, l’ha pubblicata in quanto modifica non minore e, non essendo stata presentata alcuna opposizione, ne ha disposto l’approvazione. L’atto entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Steirisches Kürbiskernöl".
Ambito di applicazione
Si applica alla modifica del disciplinare relativo al prodotto agricolo/alimentare registrato con la denominazione geografica protetta "Steirisches Kürbiskernöl", già iscritta nel registro delle DOP e IGP in forza del regolamento (CE) n. 1263/96. Produce effetti negli Stati membri dell’Unione europea, con efficacia diretta e obbligatorietà in tutti i suoi elementi; l’atto disciplina esclusivamente l’approvazione della modifica del disciplinare, senza introdurre requisiti generali nuovi per altri operatori o prodotti. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Approvazione della modifica del disciplinare di "Steirisches Kürbiskernöl" (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/197 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Steirisches Kürbiskernöl". L’atto si colloca nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude il relativo iter senza opposizioni.
Presupposti e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Dalla motivazione risulta che l’Austria ha presentato una domanda di modifica del disciplinare dell’IGP "Steirisches Kürbiskernöl", originariamente registrata dal regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione.
Qualificazione della modifica come non minore
La modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Assenza di opposizioni e approvazione finale
Il considerando conclusivo precisa che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la Commissione ha approvato la modifica del disciplinare con l’articolo 1 del regolamento.
Effetti temporali e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Steirisches Kürbiskernöl" (IGP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Presupposti procedurali dell’approvazione
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Austria ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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