Cassazione Civile, Ordinanza n. 03770/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero, entrato in Italia irregolarmente e privo di documenti, aveva impugnato davanti al giudice di pace l’ordinanza di convalida del decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il giudice di pace aveva ritenuto infondata l’opposizione, escludendo l’applicabilità della regolarizzazione prevista dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020, in particolare per l’operatività della causa di esclusione prevista dal comma 10. In cassazione il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 10, del D.L. n. 34/2020 e del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l’esclusione richiamata riguardasse soltanto le espulsioni per pericolosità sociale e che, nel suo caso, la richiesta di regolarizzazione era stata presentata dopo il decreto di espulsione.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito della censura sulla disciplina della regolarizzazione e sull’ambito dell’esclusione invocata, perché ha rilevato d’ufficio un vizio processuale: nel fascicolo non risultava depositato, insieme al ricorso per cassazione, il provvedimento del giudice di pace impugnato, ma soltanto il decreto prefettizio di espulsione. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell’intimato, e nessun raddoppio del contributo unificato perché il processo è esente.
Norme richiamate
art. 103 D.L. n. 34/2020
La norma sulla regolarizzazione non è stata scrutinata nel merito; il ricorrente ne invocava l’applicazione sostenendo che la causa di esclusione fosse stata interpretata in modo troppo estensivo.
d.lgs. n. 286/1998
È richiamato come parametro normativo delle espulsioni, in particolare con riferimento alla lett. c) dell’articolato evocata dal giudice di pace e contestata dal ricorrente.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché non era stato depositato il provvedimento impugnato unitamente al ricorso per cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che il processo è esente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del provvedimento impugnato è requisito processuale essenziale: la sua mancanza determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
- Quando il ricorso è improcedibile per difetto di deposito dell’atto impugnato, la Corte non esamina i motivi di merito, anche se potenzialmente rilevanti.
- La disciplina sostanziale invocata dal ricorrente resta irrilevante se manca il necessario corredo documentale richiesto per la procedibilità del ricorso.
- In caso di mancata costituzione della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese, e il raddoppio del contributo unificato non si applica se il processo è esente.
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