Cassazione Penale, Sentenza n. 20004/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva accolto l'appello del P.M. avverso il provvedimento reiettivo del G.I.P. di Brindisi, chiedendo la disapplicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi frequentati da queste nonché il divieto di comunicare con qualunque mezzo e la trasmissione della copia dell'ordinanza al Tribunale per i minorenni. Il ricorso, limitato alla sussistenza delle esigenze cautelari, deduceva violazione di legge (artt. 272 e 282-ter cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per assenza del pericolo di reiterazione: si sosteneva un buon rapporto con la figlia, un solo "schiaffetto", il fatto che la moglie avesse ritirato l'esposto e acconsentisse agli incontri, la frequenza a servizi terapeutici e la valutazione favorevole dei servizi sociali; inoltre si richiamava il precedente rigetto della misura da parte del G.I.P.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Lecce avesse motivato adeguatamente le esigenze cautelari: la separazione e la persistenza di condotte violente (anche verso la figlia), la tossicodipendenza, precedenti e procedimenti pendenti, nonché una videoregistrazione mostrante la bambina scaraventata a terra, giustificano il divieto di avvicinamento e di comunicazione e la trasmissione dell'atto al Tribunale per i minorenni. La Corte ha sottolineato il prevalere dell'interesse superiore del minore e la necessità di tutelare la vittima anche quando il diritto di visita è riconosciuto in sede civile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 272 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come norma di riferimento per contestare la motivazione; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione della disciplina procedurale richiamata, valutando corretta e logica la motivazione del Tribunale in ordine alle esigenze cautelari
art. 282-ter cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia rispettato i canoni richiesti per l'apprezzamento delle risultanze e la motivazione delle misure
art. 572 cod. pen.
Citato dal Tribunale in riferimento alla tutela anche del minore quale vittima diretta o come testimone delle violenze domestiche; la Corte ha condiviso che la tutela penale possa estendersi ai minori nell'ambito dei maltrattamenti in famiglia
artt. 2 e 30 Cost.
Riferimento ai principi costituzionali richiamati per sottolineare la tutela della persona e della famiglia e in particolare l'interesse del minore nell'ordinamento italiano
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), artt. 3 e 8
Richiamata per sostenere che le autorità devono proteggere i minori da gravi forme di violenza e per bilanciare il diritto alla vita privata con l'esigenza di tutela delle vittime
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC), art. 3, par. 1
"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, ... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"
La Corte ha applicato il principio dell'interesse superiore del minore come criterio preminente nelle decisioni che riguardano contatti genitoriali ove sussista rischio per il minore
Convenzione di Istanbul, artt. 26, 31, 48, 51
Utilizzata per sostenere l'interpretazione convenzionalmente orientata delle norme: richiede la valutazione del rischio di reiterazione della violenza e che le autorità, anche civili, tengano conto delle pregresse azioni violente del genitore maltrattante quando decidono su misure che incidono sui minori
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ("riforma Cartabia") e artt. 473-bis, 40-46 cod. proc. civ.
Richiamata per evidenziare il quadro normativo civile di tutela dei minori e delle vittime di violenza domestica che rafforza l'obbligo di valutare il rischio nei procedimenti di separazione e divorzio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nei procedimenti penali per violenza domestica la separazione della vittima può aggravare il rischio di reiterazione e giustificare misure cautelari più incisive, anche rispetto ai rapporti con i figli
- La prova di comportamenti violenti pregressi, precedenti penali, dipendenza da sostanze e elementi oggettivi (es. videoregistrazioni) pesa fortemente nella valutazione delle esigenze cautelari
- La partecipazione del presunto autore a percorsi di trattamento (centri per autori di violenza, Sert) non esclude il rischio di reiterazione se non è documentata e valutata nel merito
- Il diritto di visita riconosciuto in sede civile va bilanciato con l'interesse superiore del minore: la tutela della sicurezza del minore prevale quando sussiste un concreto rischio
- Le autorità devono tener conto delle convenzioni internazionali e della giurisprudenza CEDU; decisioni che non valutino adeguatamente il rischio per i minori possono essere criticate a livello convenzionale
- Ricorsi alla Corte di legittimità che siano generici e privi di censura puntuale della motivazione vengono dichiarati inammissibili: è necessario contestare in modo specifico la logica e i fatti della decisione impugnata
- I servizi sociali e le valutazioni civili sono elementi utili ma non vincolanti per l'autorità penale; la tutela penale può prevalere se emergono concreti pericoli per la vittima o per il minore
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19750/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19751/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19755/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19756/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19757/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19759/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →