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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31831/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, tramite procuratori speciali, hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva recepito l'accordo sulla pena raggiunto in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. I ricorsi deducevano, in sostanza, il vizio di omessa motivazione quanto al mancato rilievo di una causa immediata di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che, nel concordato in appello, gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi di impugnazione salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio concordato; inoltre, la questione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non era stata devoluta al giudice d'appello con un motivo non rinunciato. Perciò la censura investe punti coperti da rinuncia e da giudicato sostanziale, e la catena devolutiva risulta interrotta.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Richiama il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. non si applica al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.; l'impugnazione della sentenza resa all'esito di tale concordato è regolata dalle norme ordinarie, ma nei limiti segnati dalla rinuncia ai motivi d'appello, che preclude la riproposizione in cassazione delle questioni rinunciate. Poiché i ricorrenti avevano accettato la pena concordata e non avevano devoluto la questione ex art. 129 c.p.p. al giudice di appello, la censura è inammissibile. Conseguentemente, ex art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado e, di per sé, non introduce una disciplina speciale di impugnazione assimilabile al patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La disciplina limitativa dell'impugnazione prevista per il patteggiamento non è estensibile analogicamente al concordato in appello.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato solo in funzione comparativa rispetto al patteggiamento, quale rito speciale cui si riferisce l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità per ragioni di economia processuale, senza incidere sui presupposti sostanziali di ammissibilità del ricorso.

  • art. 129 c.p.p.

    L'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di proscioglimento non può essere fatto valere in cassazione quando la questione non sia stata devoluta e sia coperta da rinuncia ai motivi d'appello.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione resta proponibile solo nei limiti generali delle censure non precluse dalla rinuncia e dalla formazione del giudicato sui punti rinunciati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non si applica la disciplina limitativa dell'impugnazione prevista per il patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché tale norma è speciale e non è estensibile analogicamente ad istituti diversi.
  • La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione secondo le regole ordinarie, ma solo nei limiti delle questioni rimaste devolute al giudice di appello; sui motivi rinunciati si forma un preclusivo giudicato sostanziale.
  • Non è deducibile in cassazione il vizio di omessa motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se la relativa questione non è stata specificamente devoluta al giudice di merito ed è incompatibile con la rinuncia ai motivi di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso segue quando la doglianza investe un punto già coperto da rinuncia o da giudicato interno/sostanziale, perché viene meno la possibilità di riesame nel successivo grado di giudizio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il giudice provvede alla condanna alle spese e può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende se ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
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