Cassazione Civile, Sentenza n. 1067/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d’appello che, pur avendo confermato la costituzione della comunione forzosa del muro di confine, aveva ritenuto inammissibili (per essere state proposte per la prima volta in appello) o infondate le doglianze dei convenuti orientate ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità e la demolizione (totale o parziale) del box costruito in aderenza al confine. I motivi di cassazione denunciavano: (i) violazione delle norme locali (art. 12 N.T.A. del PRG di Tortona) e dell'art. 873 c.c. in relazione alla parte del box che eccedeva in altezza e sagoma il muro di confine; (ii) violazione degli artt. 832 e 874 c.c. per l'apposizione della scossalina infissa sul muro di proprietà esclusiva dei ricorrenti anziché sul muro comune; (iii) errata valutazione di inammissibilità (violazione art. 345 c.p.c.) di censure riguardanti la falda del tetto che scaricava acque sul fondo dei ricorrenti e il relativo canale di gronda; (iv) errata esclusione, come nuova, della doglianza relativa al mancato rispetto delle distanze della rampa di accesso al box (violazione art. 873 c.c. e norme tecniche comunali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha integralmente accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello ha errato nel considerare incompatibile o inammissibile la domanda riconvenzionale e le censure riproposte in appello: (i) il box non poteva essere sopraelevato né eccedere la sagoma del muro di confine, alla luce dell'art. 12 N.T.A. del PRG comunale; (ii) la scossalina era stata infissa sul muro di proprietà esclusiva dei ricorrenti, configurando invasione e uso illegittimo non coperto dal dovere imposto dall'art. 874 c.c.; (iii) le doglianze relative alla falda e allo scolo delle acque erano già comprese nella domanda riconvenzionale e non costituivano nuove domande inammissibili; (iv) analogamente, la censura sulle distanze della rampa doveva ritenersi riferibile alla domanda riconvenzionale originaria. Per queste ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 874 c.c.
Stabilisce l'obbligo del comunista di eseguire opere necessarie per evitare danni al vicino; la Corte ha interpretato che tali opere (es. scossalina) devono essere eseguite sul muro comune e non infisse sulla proprietà esclusiva dell'altro confinante, pena invasione e uso illegittimo
art. 873 c.c.
Riguarda le costruzioni in aderenza al confine; la Corte ha rilevato che la costruzione non può eccedere in altezza la sagoma del muro di confine e che le norme locali che limitano la sagoma sono vincolanti
art. 832 c.c.
Principio generale di proprietà e divieto di invasione; richiamato per affermare che l'apposizione della scossalina sul muro altrui costituisce un'invasione della proprietà esclusiva
art. 889 c.c.
Richiamato nella contestazione circa obblighi di distanza/posizionamento di opere di gronda; la decisione ha sottolineato che le opere che incidono sulla proprietà altrui richiedono rispetto delle norme e, se necessario, il consenso del proprietario
art. 908 c.c.
Norma sulle acque e sullo stillicidio; la Corte ha ritenuto che le doglianze relative allo scolo delle acque e ai danni da umidità rientravano nella domanda riconvenzionale e potevano dar luogo a rimedi (risarcimento, accertamento di servitù o demolizione)
art. 345 c.p.c.
Regola l'ammissibilità dei motivi nuovi in appello; la Corte ha interpretato che le censure sulle modalità costruttive del box e sulle distanze non erano nuove ma ricomprese nella domanda riconvenzionale originaria, perciò non inammissibili
art. 112 c.p.c.
Rilevato nella contestazione procedurale relativa all'accertamento dei fatti probatori; usato come riferimento sulle valutazioni istruttorie in appello
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento della impugnazione per violazione di norme di diritto; la Cassazione ha esaminato i vizi di applicazione delle norme sostanziali e processuali denunciati dai ricorrenti
art. 12 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Tortona (lett. e)
La norma comunale ammette costruzioni in aderenza limitatamente alla sagoma dei fabbricati esistenti a confine e non prevede deroga per eccedenza in altezza; la Corte ha ritenuto che il box eccedente in altezza la sagoma del muro fosse illegittimo
Massime di principio
- La costituzione giudiziale della comunione forzosa del muro non esclude automaticamente l'accertamento di illegittimità di parti del manufatto aderente: vanno valutate separatamente le porzioni che eccedono la sagoma o l'altezza del muro comune
- Opere poste a confine (grondaie, scossaline) devono preferibilmente essere fissate al muro comune; la loro infissione o ancoraggio sulla proprietà esclusiva del vicino senza consenso può costituire invasione e uso illegittimo
- Le doglianze che attengono a vizi costruttivi già dedotti nella domanda riconvenzionale di primo grado non sono normalmente considerate nuove in appello: è essenziale documentare che il motivo è riconducibile al petitum originario
- Le norme tecniche comunali (PRG, N.T.A.) che disciplinano sagome e distanze sono vincolanti e possono limitare la possibilità di costruire in aderenza o di eccedere in altezza rispetto al muro di confine
- In caso di pretesa violazione delle distanze o di scarico di acque verso il fondo altrui, il giudice può valutare rimedi multipli (accertamento di illegittimità, demolizione parziale, costituzione di servitù, risarcimento danni)
- Dal punto di vista processuale, è opportuno formulare compiutamente in primo grado tutte le domande e i riferimenti normativi e tecnici rilevanti (es. posizionamento grondaie, sagoma, rampa di accesso) per evitare censure di inammissibilità in appello
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